Art. 15. 1. Gli "organi di controllo" competenti per territorio in relazione agli stabilimenti che effettuano le sottoelencate operazioni provvederanno a svolgere controlli sul posto per quanto concerne: a) la concentrazione e aggiunta di rivelatori prevista all'art. 7 del presente decreto e il ricondizionamento del burro concentrato non tracciato; b) l'incorporazione in prodotti della formula A/C/D, o formula B mediante utilizzazione di burro o di burro concentrato non tracciati o di prodotti intermedi non contenenti rivelatori; c) la produzione di prodotti intermedi mediante utilizzazione di burro o burro concentrato senza rivelatori. 2. I controlli sul ricondizionamento del burro concentrato tracciato, sulla commercializzazione e sull'incorporazione nei prodotti finali della crema di latte, del burro, del burro concentrato contenenti rivelatori e dei prodotti intermedi contenenti rivelatori, nonche' sulla fabbricazione dei prodotti intermedi mediante utilizzazione di burro o burro concentrato contenenti rivelatori, sono effettuati dall'Ispettorato per la repressione delle frodi.