Art. 15.
  1. Gli "organi di controllo" competenti per territorio in relazione
agli   stabilimenti   che   effettuano  le  sottoelencate  operazioni
provvederanno a svolgere controlli sul posto per quanto concerne:
    a) la concentrazione e aggiunta di rivelatori prevista all'art. 7
del presente decreto e il ricondizionamento del burro concentrato non
tracciato;
    b) l'incorporazione in prodotti della formula A/C/D, o formula  B
mediante  utilizzazione di burro o di burro concentrato non tracciati
o di prodotti intermedi non contenenti rivelatori;
    c) la produzione di prodotti intermedi mediante utilizzazione  di
burro o burro concentrato senza rivelatori.
  2.   I   controlli  sul  ricondizionamento  del  burro  concentrato
tracciato,  sulla  commercializzazione  e   sull'incorporazione   nei
prodotti   finali   della  crema  di  latte,  del  burro,  del  burro
concentrato contenenti rivelatori e dei prodotti intermedi contenenti
rivelatori,  nonche'  sulla  fabbricazione  dei  prodotti   intermedi
mediante  utilizzazione  di  burro  o  burro  concentrato  contenenti
rivelatori, sono effettuati dall'Ispettorato per la repressione delle
frodi.