Art. 16. 1. I controlli sulle operazioni di concentrazione e di aggiunta dei rivelatori o di ricondizionamento del burro concentrato sono effettuati sul posto, ai sensi dell'art. 23, paragrafo 1, del "regolamento", dagli "organi di controllo" territorialmente competenti in relazione allo stabilimento che effettua le operazioni medesime, in base al programma di lavorazione ed almeno in relazione ad ogni quantita' aggiudicata e riguardano: l'accertamento, nelle operazioni di fabbricazione del burro concentrato, tracciato o meno, del rispetto delle rese previste all'art. 5 del "regolamento"; la corrispondenza concernente la quantita', qualita' e grado di purezza dei rivelatori impiegati attraverso l'esame della documentazione in possesso dell'impresa o attraverso specifici controlli analitici; l'accertamento del quantitativo di burro o crema di latte quotidianamente utilizzati; le condizioni nelle quali avvengono le trasformazioni, rivolgendo particolare cura a quanto disposto dal "regolamento" in materia di eventuale presenza, nello stabilimento, di grassi non butirrici; la composizione dei prodotti ottenuti; l'esame delle registrazioni contabili. 2. In relazione ad ogni quantita' aggiudicata l'"organo di controllo" deve procedere al prelevamento dei campioni di burro concentrato o del burro o crema di latte tracciati o del burro concentrato tracciato. Il prelievo dei campioni deve avvenire in conformita' alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327. 3. Un esemplare dei campioni relativi ad ogni prelievo deve essere inviato presso un laboratorio di analisi di ente od organismo pubblico che dovra' accertare: 1) qualora si tratti di burro concentrato che usufruisce dell'aiuto, che il prodotto presenti le caratteristiche di cui all'allegato IV del "regolamento" e se tracciato anche quanto indicato al seguente punto 3); 2) qualora si tratti di crema di latte addizionata di rivelatori che il prodotto abbia il tenore di materia grassa indicato all'art. 1, paragrafo 2), lettera c), del "regolamento", che i traccianti di cui all'allegato II- bis, lettera a), siano stati incorporati in quantita' che consentano di percepirne il sapore e l'odore e, per quanto concerne i traccianti di cui all'allegato II-bis, lettera b), anche quanto indicato al seguente punto 3); 3) qualora si tratti di crema di latte, di burro o di burro concentrato addizionati di rivelatori, l'omogeneita' di ripartizione dei rivelatori ed il rispetto dei quantitativi minimi prescritti agli allegati I, II, II- bis punto b), del "regolamento" nel rispetto della destinazione indicata nell'offerta. 4. Qualora per la fabbricazione di prodotti finali, di prodotti intermedi o di burro non concentrato addizionato di rilevatori sia utilizzato burro che usufruisce dell'aiuto, l'"organo di controllo" deve accertare la presenza dell'apposito marchio sull'imballaggio. Fatti salvi gli eventuali accertamenti analitici che possono essere disposti dall'organo incaricato dei controlli, le imprese che impiegano burro di mercato forniscono agli "organi di controllo" la prova, con la presentazione della relativa documentazione commerciale, che il tenore in materia grassa del burro da utilizzare corrisponde a quello indicato nell'offerta. 5. L'"organo di controllo" deve comunicare all'impresa il risultato dell'analisi. 6. Per eventuali richieste di revisione di analisi si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, ed il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571. 7. Il burro concentrato addizionato o meno dei rivelatori ed il burro e la crema di latte addizionati dei rivelatori non possono essere utilizzati o commercializzati prima che sia reso noto l'esito delle analisi. 8. La commercializzazione puo' essere consentita prima che sia noto l'esito delle analisi se l'impresa dichiara per iscritto all'"organo di controllo" di essere a conoscenza che qualora l'esito delle analisi dovesse risultare negativo non potra' essere rilasciata la dichiarazione per lo svincolo della cauzione di trasformazione. 9. In funzione dei quantitativi trasformati l'"organo di controllo" deve effettuare l'esame approfondito dei registri tenuti ai sensi dell'art. 10 del presente decreto e, se del caso, della contabilita' di cui all'art. 12, paragrafo 1, lettera b), del "regolamento" nonche' la verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dello stabilimento. 10. In relazione ad ogni accertamento deve essere redatto apposito verbale nel quale devono essere precisati almeno la data in cui e' stato effettuato il controllo, la durata del controllo e le operazioni espletate. 11. Qualora si tratti di ricondizionamento di burro concentrato tracciato i controlli di cui al presente articolo sono effettuati dagli uffici periferici dell'Ispettorato per la repressione delle frodi.