Art. 16.
  1. I controlli sulle operazioni di concentrazione e di aggiunta dei
rivelatori   o   di  ricondizionamento  del  burro  concentrato  sono
effettuati sul  posto,  ai  sensi  dell'art.  23,  paragrafo  1,  del
"regolamento",   dagli   "organi   di   controllo"   territorialmente
competenti in relazione allo stabilimento che effettua le  operazioni
medesime,  in base al programma di lavorazione ed almeno in relazione
ad ogni quantita' aggiudicata e riguardano:
   l'accertamento,  nelle  operazioni  di  fabbricazione  del   burro
concentrato,  tracciato  o  meno,  del  rispetto  delle rese previste
all'art. 5 del "regolamento";
   la corrispondenza concernente la quantita', qualita'  e  grado  di
purezza   dei   rivelatori   impiegati   attraverso   l'esame   della
documentazione  in  possesso  dell'impresa  o  attraverso   specifici
controlli analitici;
   l'accertamento   del  quantitativo  di  burro  o  crema  di  latte
quotidianamente utilizzati;
   le condizioni nelle quali avvengono le trasformazioni,  rivolgendo
particolare  cura  a  quanto disposto dal "regolamento" in materia di
eventuale presenza, nello stabilimento, di grassi non butirrici;
   la composizione dei prodotti ottenuti;
   l'esame delle registrazioni contabili.
  2.  In  relazione  ad  ogni  quantita'  aggiudicata  l'"organo   di
controllo"  deve  procedere  al  prelevamento  dei  campioni di burro
concentrato o del burro o  crema  di  latte  tracciati  o  del  burro
concentrato  tracciato.  Il  prelievo  dei  campioni deve avvenire in
conformita' alle disposizioni previste  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.
  3.  Un esemplare dei campioni relativi ad ogni prelievo deve essere
inviato presso  un  laboratorio  di  analisi  di  ente  od  organismo
pubblico che dovra' accertare:
   1)   qualora   si  tratti  di  burro  concentrato  che  usufruisce
dell'aiuto, che  il  prodotto  presenti  le  caratteristiche  di  cui
all'allegato  IV  del  "regolamento"  e  se  tracciato  anche  quanto
indicato al seguente punto 3);
   2) qualora si tratti di crema di latte addizionata  di  rivelatori
che  il  prodotto abbia il tenore di materia grassa indicato all'art.
1, paragrafo 2), lettera c), del "regolamento", che i  traccianti  di
cui  all'allegato  II-  bis,  lettera  a), siano stati incorporati in
quantita' che consentano di percepirne il sapore  e  l'odore  e,  per
quanto  concerne i traccianti di cui all'allegato II-bis, lettera b),
anche quanto indicato al seguente punto 3);
   3) qualora si tratti di crema  di  latte,  di  burro  o  di  burro
concentrato  addizionati di rivelatori, l'omogeneita' di ripartizione
dei rivelatori ed il rispetto dei quantitativi minimi prescritti agli
allegati I, II, II- bis punto  b),  del  "regolamento"  nel  rispetto
della destinazione indicata nell'offerta.
  4.  Qualora  per  la  fabbricazione di prodotti finali, di prodotti
intermedi o di burro non concentrato addizionato  di  rilevatori  sia
utilizzato  burro  che usufruisce dell'aiuto, l'"organo di controllo"
deve accertare la presenza  dell'apposito  marchio  sull'imballaggio.
Fatti  salvi  gli eventuali accertamenti analitici che possono essere
disposti  dall'organo  incaricato  dei  controlli,  le  imprese   che
impiegano  burro  di mercato forniscono agli "organi di controllo" la
prova,   con   la   presentazione   della   relativa   documentazione
commerciale,  che il tenore in materia grassa del burro da utilizzare
corrisponde a quello indicato nell'offerta.
  5. L'"organo di controllo" deve comunicare all'impresa il risultato
dell'analisi.
  6. Per eventuali richieste di revisione di analisi  si  applica  la
legge  24  novembre  1981, n. 689, ed il decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1982, n. 571.
  7. Il burro concentrato addizionato o meno  dei  rivelatori  ed  il
burro  e  la  crema  di  latte addizionati dei rivelatori non possono
essere utilizzati o commercializzati prima che sia reso noto  l'esito
delle analisi.
  8. La commercializzazione puo' essere consentita prima che sia noto
l'esito  delle analisi se l'impresa dichiara per iscritto all'"organo
di controllo" di  essere  a  conoscenza  che  qualora  l'esito  delle
analisi  dovesse  risultare  negativo non potra' essere rilasciata la
dichiarazione per lo svincolo della cauzione di trasformazione.
  9. In funzione dei quantitativi trasformati l'"organo di controllo"
deve effettuare l'esame approfondito dei  registri  tenuti  ai  sensi
dell'art.  10 del presente decreto e, se del caso, della contabilita'
di cui all'art.  12,  paragrafo  1,  lettera  b),  del  "regolamento"
nonche'  la  verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento
dello stabilimento.
  10. In relazione ad ogni accertamento deve essere redatto  apposito
verbale  nel  quale  devono essere precisati almeno la data in cui e'
stato  effettuato  il  controllo,  la  durata  del  controllo  e   le
operazioni espletate.
  11.  Qualora  si  tratti  di ricondizionamento di burro concentrato
tracciato i controlli di cui al  presente  articolo  sono  effettuati
dagli  uffici  periferici  dell'Ispettorato  per la repressione delle
frodi.