Art. 18.
  1.  Presso  gli  stabilimenti  e  i  laboratori che provvedono alla
incorporazione del burro e del burro concentrato senza rivelatori nei
prodotti  intermedi  gli  "organi  di   controllo"   territorialmente
competenti  effettuano  controlli  sul  posto, ai sensi dell'art. 23,
paragrafo 2, del "regolamento", in base al programma di  lavorazione,
in maniera inopinata ed almeno una volta al mese.
  I controlli sul posto riguardano:
   l'accertamento  del rispetto delle condizioni di fabbricazione dei
prodotti intermedi;
   l'accertamento del  quantitativo  di  burro  o  burro  concentrato
utilizzati quotidianamente e nel corso del periodo;
   il controllo delle entrate e delle uscite dei prodotti;
   la verifica che la composizione dei prodotti intermedi corrisponda
a   quanto   dichiarato  e  prescritto  dal  "regolamento".  Essa  e'
effettuata attraverso l'esame dei registri di cui al precedente  art.
10  e  attraverso  l'esame  delle  materie  grasse  utilizzate  ed il
prelievo dei campioni dei prodotti fabbricati e delle materie  grasse
utilizzate  da  sottoporre  ad analisi presso i laboratori di enti ed
organismi pubblici.
  2. I controlli previsti al presente articolo sono effettuati  dagli
uffici  periferici  dell'Ispettorato  per  la repressione delle frodi
qualora si utilizzi burro tracciato o burro concentrato tracciato.
  3. Qualora si utilizzino prodotti non contenenti rivelatori  dovra'
accertarsi  che sono stati utilizzati i quantitativi minimi di cui al
precedente art. 3, indicati nella domanda, nel periodo scelto.
  4. Qualora si utilizzi burro che usufruisce di un aiuto,  l'"organo
di controllo" dovra' accertare quanto indicato al precedente art. 16,
comma quarto.
  5.  Gli  accertamenti suindicati sono completati dalla verifica del
rispetto delle condizioni necessarie per ottenere il riconoscimento e
da un controllo approfondito della contabilita' tenuta ai  sensi  del
precedente art. 10 e dovranno essere effettuati:
   qualora  si  tratti di burro e burro concentrato non tracciati per
ogni partita di fabbricazione di cui all'art.  8,  terzo  comma,  del
presente decreto;
   qualora  si  tratti  di  burro  o  burro  concentrato  tracciati a
sondaggio, in funzione dei quantitativi utilizzati.
  6. In  relazione  ad  ogni  sopralluogo  effettuato  dovra'  essere
redatto  apposito  verbale.  Dai verbali devono risultare i giorni di
lavorazione intercorsi dal precedente accertamento ed almeno la  data
in cui e' stato effettuato il controllo, la durata del controllo e le
operazioni  effettuate.  Se  del caso copia del verbale sara' inviata
all'organo  di  controllo   competente   in   relazione   alla   sede
dell'aggiudicatario.