Art. 18. 1. Presso gli stabilimenti e i laboratori che provvedono alla incorporazione del burro e del burro concentrato senza rivelatori nei prodotti intermedi gli "organi di controllo" territorialmente competenti effettuano controlli sul posto, ai sensi dell'art. 23, paragrafo 2, del "regolamento", in base al programma di lavorazione, in maniera inopinata ed almeno una volta al mese. I controlli sul posto riguardano: l'accertamento del rispetto delle condizioni di fabbricazione dei prodotti intermedi; l'accertamento del quantitativo di burro o burro concentrato utilizzati quotidianamente e nel corso del periodo; il controllo delle entrate e delle uscite dei prodotti; la verifica che la composizione dei prodotti intermedi corrisponda a quanto dichiarato e prescritto dal "regolamento". Essa e' effettuata attraverso l'esame dei registri di cui al precedente art. 10 e attraverso l'esame delle materie grasse utilizzate ed il prelievo dei campioni dei prodotti fabbricati e delle materie grasse utilizzate da sottoporre ad analisi presso i laboratori di enti ed organismi pubblici. 2. I controlli previsti al presente articolo sono effettuati dagli uffici periferici dell'Ispettorato per la repressione delle frodi qualora si utilizzi burro tracciato o burro concentrato tracciato. 3. Qualora si utilizzino prodotti non contenenti rivelatori dovra' accertarsi che sono stati utilizzati i quantitativi minimi di cui al precedente art. 3, indicati nella domanda, nel periodo scelto. 4. Qualora si utilizzi burro che usufruisce di un aiuto, l'"organo di controllo" dovra' accertare quanto indicato al precedente art. 16, comma quarto. 5. Gli accertamenti suindicati sono completati dalla verifica del rispetto delle condizioni necessarie per ottenere il riconoscimento e da un controllo approfondito della contabilita' tenuta ai sensi del precedente art. 10 e dovranno essere effettuati: qualora si tratti di burro e burro concentrato non tracciati per ogni partita di fabbricazione di cui all'art. 8, terzo comma, del presente decreto; qualora si tratti di burro o burro concentrato tracciati a sondaggio, in funzione dei quantitativi utilizzati. 6. In relazione ad ogni sopralluogo effettuato dovra' essere redatto apposito verbale. Dai verbali devono risultare i giorni di lavorazione intercorsi dal precedente accertamento ed almeno la data in cui e' stato effettuato il controllo, la durata del controllo e le operazioni effettuate. Se del caso copia del verbale sara' inviata all'organo di controllo competente in relazione alla sede dell'aggiudicatario.