Art. 19.
  1. Gli "organi di controllo" territorialmente competenti provvedono
sulla  base  del  programma di fabbricazione, ad effettuare controlli
sul posto per verificare la corretta utilizzazione del  burro  e  del
burro  concentrato non contenenti rivelatori o dei prodotti intermedi
non contenenti rivelatori incorporati  nei  prodotti  finali  di  cui
all'art.  4  del  "regolamento"  negli  stabilimenti  e/o  laboratori
autorizzati.
  2. Il controllo deve essere effettuato in relazione ad ogni partita
di fabbricazione di cui all'art. 8, terzo comma, del presente decreto
ed almeno una volta al mese e riguarda l'accertamento:
   del rispetto dell'utilizzazione del burro e del burro  concentrato
secondo la formula indicata nell'offerta e nei termini prescritti;
   del  rispetto  dell'impegno  assunto  nella domanda di incorporare
almeno i quantitativi minimi di  cui  all'art.  3,  lettera  b),  del
"regolamento";
   del   rispetto   delle   condizioni  necessarie  per  ottenere  il
riconoscimento;
   dei quantitativi di prodotto utilizzati,  e  delle  quantita'  dei
prodotti finiti ottenuti;
   per  i  prodotti  della  formula C del rispetto di quanto previsto
all'art. 4, punto 3), del "regolamento".
  3. A tal fine dovra' essere effettuato un  approfondito  esame  dei
registri  tenuti  ai  sensi  dei  precedenti articoli 10 e 11 e della
documentazione commerciale.
  4. Qualora si utilizzi burro che usufruisce  dell'aiuto,  l'"organo
di  controllo"  deve  accertare  quanto  indicato  all'art. 16, comma
quarto.
  5. Qualora l'impresa non abbia  utilizzato  nel  periodo  scelto  i
quantitativi  minimi  di  cui  al  precedente  art.  3,  l'"organo di
controllo"   comunichera'   tempestivamente   l'infrazione   rilevata
all'A.I.M.A.  ed  al  Ministero,  che  provvedera'  alla  revoca  del
riconoscimento.
  6. In  relazione  ad  ogni  sopralluogo  effettuato  dovra'  essere
redatto apposito verbale. Dai verbali devono risultare anche i giorni
di lavorazione intercorsi dal precedente accertamento, la data in cui
e'  stato  effettuato  il  controllo,  la  durata  del controllo e le
operazioni espletate. Se del caso copia  del  verbale  sara'  inviata
all'organo   di   controllo   competente   in   relazione  alla  sede
dell'aggiudicatario.