Art. 2.
  1.  La  produzione  di burro concentrato di cui all'art. 1, secondo
comma,  lettera  b),  del  presente   decreto,   le   operazioni   di
concentrazione  del burro aggiudicato, l'aggiunta dei rivelatori alla
crema  di  latte,  al  burro  ed  al  burro  concentrato  durante  la
produzione  dello  stesso  nonche'  il  ricondizionamento  del  burro
concentrato devono essere effettuati in stabilimenti  preventivamente
riconosciuti.
  2. Possono essere riconosciuti solo gli stabilimenti che possiedono
i  requisiti  ed  adempiono  agli  obblighi  previsti all'art. 10 del
"regolamento".
  3. Le imprese che intendono ottenere il riconoscimento  per  uno  o
piu'  dei  propri  stabilimenti  devono,  per  ciascuno stabilimento,
presentare domanda in carta legale, in duplice copia, redatta secondo
gli schemi di cui agli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 del presente  decreto,
al  Ministero  dell'agricoltura  e delle foreste - Direzione generale
della tutela economica dei prodotti  agricoli  -  Divisione  III.  Le
domande  vanno  inoltrate  per  il  tramite  degli  organi  regionali
territorialmente competenti designati per  i  controlli,  individuati
dall'A.I.M.A.  ai sensi dell'art. 3 della legge n. 610/82, in seguito
denominati   "organi   di   controllo".   Qualora   si   tratti    di
ricondizionamento  di  burro  concentrato  tracciato  la domanda deve
essere presentata  tramite  gli  uffici  periferici  dell'Ispettorato
centrale  per la repressione delle frodi che procedono secondo quanto
previsto al successivo comma quinto.
  4. La firma  apposta  dal  titolare  o  dal  legale  rappresentante
dell'impresa   sulla   richiesta   di   riconoscimento   deve  essere
autenticata a norma delle vigenti disposizioni di legge. Alla domanda
deve essere allegato il certificato  di  iscrizione  alla  camera  di
commercio.
  5.  Gli  "organi  di  controllo", eseguiti gli accertamenti volti a
constatare l'idoneita' dello stabilimento ad eseguire  le  operazioni
di  concentrazione e di aggiunta di rivelatori e dopo aver provveduto
alla verifica dei restanti obblighi  e  requisiti  all'uopo  previsti
dall'art.  10 del "regolamento" e dal presente decreto trasmettono al
Ministero l'originale della domanda corredata dal proprio parere e da
una relazione tecnica con le risultanze  relative  agli  accertamenti
effettuati.
  Gli   stabilimenti   che   saranno   riconosciuti   dal   Ministero
dell'agricoltura e delle foreste riceveranno un numero d'ordine.