Art. 20.
  1. Gli accertamenti sulla commercializzazione e sulla utilizzazione
finale  del  burro  concentrato tracciato, della crema di latte e del
burro tracciati e dei prodotti intermedi contenenti rivelatori ceduti
alle imprese ai fini della fabbricazione dei prodotti  delle  formule
(A/C/D   o   formula  B)  sono  effettuati  dagli  uffici  periferici
dell'Ispettorato per la repressione delle frodi.  Essi  provvederanno
ad accertare attraverso l'esame dei registri che il burro concentrato
tracciato,   il   burro   e  la  crema  di  latte  tracciati  abbiano
esclusivamente la prescritta destinazione ossia l'incorporazione  nei
prodotti  finiti  di  cui  alle  formule (A/C/D o formula B) previste
all'art. 4 del "regolamento", entro i termini stabiliti,  effettuando
gli opportuni controlli nei confronti delle ditte utilizzatrici situ-
ate  nelle  zone  di  competenza.  Accertatone  il  regolare  impiego
dovranno  darne  immediata   comunicazione   all'ufficio   periferico
dell'Ispettorato  per  la  repressione  delle  frodi  in  cui ha sede
l'impresa che  ha  effettuato  la  concentrazione  e  l'aggiunta  dei
rivelatori,  affinche'  quest'ultimo  possa  comunicare  all'A.I.M.A.
l'avvenuta incorporazione del burro concentrato tracciato e del burro
o crema di latte  tracciati,  indicando  con  riferimento  al  numero
d'ordine  dell'offerta  la  data  effettiva  entro  la  quale  si  e'
verificata la totale utilizzazione del burro concentrato tracciato  o
del  burro  o crema tracciati in uno dei prodotti di cui alle formule
(A/C/D o formula B) del "regolamento".
  2. Qualora gli stabilimenti utilizzino  un  quantitativo  di  burro
tracciato,   uguale  o  superiore  a  quello  indicato  all'art.  23,
paragrafo 3, lettera a), secondo trattino del "regolamento", o al suo
equivalente sotto forma di  burro  concentrato  o  crema  o  prodotti
intermedi  contenenti  rivelatori,  il  controllo  per l'accertamento
dell'esatta destinazione deve essere effettuato almeno una  volta  al
mese.  Copia  del verbale dal quale risultino i giorni di lavorazione
intercorsi dall'ultimo accertamento, nonche' le indicazioni  previste
all'art.  23, paragrafo 6, del "regolamento", redatto in occasione di
ogni  sopralluogo,  dovra'  essere  inviato  all'ufficio   periferico
dell'Ispettorato  per  la  repressione  delle  frodi territorialmente
competente in relazione all'aggiudicatario, che  ne  curera'  l'invio
all'A.I.M.A.
  3.  Nei  casi  di inadempienza tali comunicazioni saranno integrate
dai  dati  riguardanti  i  giorni  di  ritardo  e  le  corrispondenti
quantita' interessate.
  4.  Ai  sensi  dell'art.  23,  paragrafo  5,  del  "regolamento" il
controllo di cui al  punto  3  dello  stesso  articolo  si  considera
effettuato  per  ogni  partita consegnata all'utilizzatore finale che
utilizza annualmente il quantitativo di prodotto di cui all'art.  23,
paragrafo  5,  ultimo comma del "regolamento" e che ha rilasciato una
dichiarazione nella quale  abbia  sottoscritto  gli  impegni  di  cui
all'art.  13, secondo comma del presente decreto. Tale dichiarazione,
riportata nel contratto di vendita di cui all'art. 14, quarto  comma,
del  presente  decreto,  deve essere presentata dall'aggiudicatario o
dal venditore agli uffici dell'Ispettorato per la  repressione  delle
frodi  competenti  in  relazione  all'ubicazione  dell'utilizzatore e
dell'aggiudicatario  o  venditore,  deve essere rinnovata almeno ogni
anno ed e' valida per tutte le vendite effettuate nel corso  di  tale
periodo.
  5.  Nel caso di cui al comma precedente gli uffici dell'Ispettorato
per la repressione delle frodi  effettueranno  controlli  a  campione
presso  tali  utilizzatori  al  fine  di  verificare, in particolare,
l'effettivo impiego del burro concentrato tracciato  e  del  burro  o
crema  di  latte  tracciati  nei  prodotti  e  nei  termini previsti.
Eventuali irregolarita' dovranno essere denunciate  all'A.I.M.A.  che
dovra' provvedere al fine di ottenere il versamento di una somma pari
all'importo della cauzione di trasformazione relativa ai quantitativi
interessati.