Art. 20. 1. Gli accertamenti sulla commercializzazione e sulla utilizzazione finale del burro concentrato tracciato, della crema di latte e del burro tracciati e dei prodotti intermedi contenenti rivelatori ceduti alle imprese ai fini della fabbricazione dei prodotti delle formule (A/C/D o formula B) sono effettuati dagli uffici periferici dell'Ispettorato per la repressione delle frodi. Essi provvederanno ad accertare attraverso l'esame dei registri che il burro concentrato tracciato, il burro e la crema di latte tracciati abbiano esclusivamente la prescritta destinazione ossia l'incorporazione nei prodotti finiti di cui alle formule (A/C/D o formula B) previste all'art. 4 del "regolamento", entro i termini stabiliti, effettuando gli opportuni controlli nei confronti delle ditte utilizzatrici situ- ate nelle zone di competenza. Accertatone il regolare impiego dovranno darne immediata comunicazione all'ufficio periferico dell'Ispettorato per la repressione delle frodi in cui ha sede l'impresa che ha effettuato la concentrazione e l'aggiunta dei rivelatori, affinche' quest'ultimo possa comunicare all'A.I.M.A. l'avvenuta incorporazione del burro concentrato tracciato e del burro o crema di latte tracciati, indicando con riferimento al numero d'ordine dell'offerta la data effettiva entro la quale si e' verificata la totale utilizzazione del burro concentrato tracciato o del burro o crema tracciati in uno dei prodotti di cui alle formule (A/C/D o formula B) del "regolamento". 2. Qualora gli stabilimenti utilizzino un quantitativo di burro tracciato, uguale o superiore a quello indicato all'art. 23, paragrafo 3, lettera a), secondo trattino del "regolamento", o al suo equivalente sotto forma di burro concentrato o crema o prodotti intermedi contenenti rivelatori, il controllo per l'accertamento dell'esatta destinazione deve essere effettuato almeno una volta al mese. Copia del verbale dal quale risultino i giorni di lavorazione intercorsi dall'ultimo accertamento, nonche' le indicazioni previste all'art. 23, paragrafo 6, del "regolamento", redatto in occasione di ogni sopralluogo, dovra' essere inviato all'ufficio periferico dell'Ispettorato per la repressione delle frodi territorialmente competente in relazione all'aggiudicatario, che ne curera' l'invio all'A.I.M.A. 3. Nei casi di inadempienza tali comunicazioni saranno integrate dai dati riguardanti i giorni di ritardo e le corrispondenti quantita' interessate. 4. Ai sensi dell'art. 23, paragrafo 5, del "regolamento" il controllo di cui al punto 3 dello stesso articolo si considera effettuato per ogni partita consegnata all'utilizzatore finale che utilizza annualmente il quantitativo di prodotto di cui all'art. 23, paragrafo 5, ultimo comma del "regolamento" e che ha rilasciato una dichiarazione nella quale abbia sottoscritto gli impegni di cui all'art. 13, secondo comma del presente decreto. Tale dichiarazione, riportata nel contratto di vendita di cui all'art. 14, quarto comma, del presente decreto, deve essere presentata dall'aggiudicatario o dal venditore agli uffici dell'Ispettorato per la repressione delle frodi competenti in relazione all'ubicazione dell'utilizzatore e dell'aggiudicatario o venditore, deve essere rinnovata almeno ogni anno ed e' valida per tutte le vendite effettuate nel corso di tale periodo. 5. Nel caso di cui al comma precedente gli uffici dell'Ispettorato per la repressione delle frodi effettueranno controlli a campione presso tali utilizzatori al fine di verificare, in particolare, l'effettivo impiego del burro concentrato tracciato e del burro o crema di latte tracciati nei prodotti e nei termini previsti. Eventuali irregolarita' dovranno essere denunciate all'A.I.M.A. che dovra' provvedere al fine di ottenere il versamento di una somma pari all'importo della cauzione di trasformazione relativa ai quantitativi interessati.