Art. 21.
  1.  Ai fini dello svincolo delle cauzioni di trasformazione versate
per garantire il rispetto delle esigenze principali di  cui  all'art.
18,  paragrafo  2,  del  "regolamento"  e  qualora si tratti di burro
aggiudicato utilizzato  senza  rivelatori,  l'"organo  di  controllo"
territorialmente     competente     in     relazione     alla    sede
dell'aggiudicatario  provvedera'  a  comunicare   all'A.I.M.A.,   con
riferimento  al  numero  d'ordine relativo all'offerta, completate le
operazioni di incorporazione nei prodotti finiti  e  sulla  base  dei
controlli  effettuati  ai  sensi  del  "regolamento"  e  del presente
decreto:
    a) se il burro e' stato concentrato, i quantitativi in causa,  il
termine  entro il quale l'operazione e' stata effettuata, il relativo
certificato di analisi e i  verbali  effettuati  in  occasione  degli
appositi sopralluoghi;
    b)  se  si e' proceduto all'incorporazione nei prodotti intermedi
tutti gli accertamenti effettuati ai sensi del  precedente  art.  18,
allegando le copie dei certificati di analisi e dei verbali;
    c)    l'avvenuta   incorporazione   nei   prodotti   finiti   con
l'indicazione del tipo dei prodotti  fabbricati  e  la  data  in  cui
l'operazione  medesima  e'  stata effettuata, nonche' tutti gli altri
accertamenti effettuati ai sensi dell'art. 19 del presente decreto.
  2. Qualora si tratti di burro o  crema  di  latte  aggiudicati  per
essere  utilizzati  previa  aggiunta  di  rivelatori,  gli  organi di
controllo in relazione alla sede  dell'aggiudicatario  provvederanno,
completate  le operazioni di concentrazione o aggiunta di rivelatori,
ultimati i controlli all'uopo previsti,  a  comunicare  all'A.I.M.A.,
sulla  base  della  comunicazione  da  questa  effettuata  al momento
dell'aggiudicazione, la  data  di  ultimazione  delle  operazioni  di
concentrazione  o  aggiunta  di rivelatori al prodotto, la formula di
denaturazione adottata, i traccianti utilizzati nonche' ad inviare  i
verbali  dai  quali risultino tutti gli altri accertamenti effettuati
ai sensi del precedente  art.  16  e  la  copia  del  certificato  di
analisi.
  3.  Analoga comunicazione, contenente quanto previsto al precedente
art.   17,   lettera   b),   dovra'   essere   inviata    all'ufficio
dell'ispettorato  per  la  repressione  delle  frodi  competente  per
territorio  in   relazione   alla   sede   dell'aggiudicatario,   che
provvedera' a porre sotto controllo il burro concentrato tracciato ed
il  burro  e la crema di latte tracciati, per comunicare all'A.I.M.A.
ai fini dello svincolo della cauzione gli accertamenti effettuati  ai
sensi  del  "regolamento"  e  degli  articoli  18  e  20 del presente
decreto.
  4.  Gli  "organi  di  controllo"  comunicheranno  all'A.I.M.A.   le
irregolarita'   riscontrate   in  relazione  alla  denaturazione  non
conforme sia per quanto riguarda  i  traccianti  impiegati,  sia  per
quanto   concerne   l'applicazione  dell'art.  6,  paragrafo  2,  del
"regolamento" che prevede l'incameramento parziale della cauzione  di
trasformazione  in  caso di insufficiente dosaggio o ripartizione non
omogenea dei rivelatori.
  5.  Nei  casi di inadempienza le comunicazioni previste al presente
articolo  saranno  integrate  dai  dati  riguardanti  le   infrazioni
rilevate,   i   giorni  di  ritardo  e  le  corrispondenti  quantita'
interessate.