Art. 21. 1. Ai fini dello svincolo delle cauzioni di trasformazione versate per garantire il rispetto delle esigenze principali di cui all'art. 18, paragrafo 2, del "regolamento" e qualora si tratti di burro aggiudicato utilizzato senza rivelatori, l'"organo di controllo" territorialmente competente in relazione alla sede dell'aggiudicatario provvedera' a comunicare all'A.I.M.A., con riferimento al numero d'ordine relativo all'offerta, completate le operazioni di incorporazione nei prodotti finiti e sulla base dei controlli effettuati ai sensi del "regolamento" e del presente decreto: a) se il burro e' stato concentrato, i quantitativi in causa, il termine entro il quale l'operazione e' stata effettuata, il relativo certificato di analisi e i verbali effettuati in occasione degli appositi sopralluoghi; b) se si e' proceduto all'incorporazione nei prodotti intermedi tutti gli accertamenti effettuati ai sensi del precedente art. 18, allegando le copie dei certificati di analisi e dei verbali; c) l'avvenuta incorporazione nei prodotti finiti con l'indicazione del tipo dei prodotti fabbricati e la data in cui l'operazione medesima e' stata effettuata, nonche' tutti gli altri accertamenti effettuati ai sensi dell'art. 19 del presente decreto. 2. Qualora si tratti di burro o crema di latte aggiudicati per essere utilizzati previa aggiunta di rivelatori, gli organi di controllo in relazione alla sede dell'aggiudicatario provvederanno, completate le operazioni di concentrazione o aggiunta di rivelatori, ultimati i controlli all'uopo previsti, a comunicare all'A.I.M.A., sulla base della comunicazione da questa effettuata al momento dell'aggiudicazione, la data di ultimazione delle operazioni di concentrazione o aggiunta di rivelatori al prodotto, la formula di denaturazione adottata, i traccianti utilizzati nonche' ad inviare i verbali dai quali risultino tutti gli altri accertamenti effettuati ai sensi del precedente art. 16 e la copia del certificato di analisi. 3. Analoga comunicazione, contenente quanto previsto al precedente art. 17, lettera b), dovra' essere inviata all'ufficio dell'ispettorato per la repressione delle frodi competente per territorio in relazione alla sede dell'aggiudicatario, che provvedera' a porre sotto controllo il burro concentrato tracciato ed il burro e la crema di latte tracciati, per comunicare all'A.I.M.A. ai fini dello svincolo della cauzione gli accertamenti effettuati ai sensi del "regolamento" e degli articoli 18 e 20 del presente decreto. 4. Gli "organi di controllo" comunicheranno all'A.I.M.A. le irregolarita' riscontrate in relazione alla denaturazione non conforme sia per quanto riguarda i traccianti impiegati, sia per quanto concerne l'applicazione dell'art. 6, paragrafo 2, del "regolamento" che prevede l'incameramento parziale della cauzione di trasformazione in caso di insufficiente dosaggio o ripartizione non omogenea dei rivelatori. 5. Nei casi di inadempienza le comunicazioni previste al presente articolo saranno integrate dai dati riguardanti le infrazioni rilevate, i giorni di ritardo e le corrispondenti quantita' interessate.