Art. 22. 1. Le imprese aggiudicatarie che intendono ottenere la liquidazione dell'aiuto devono presentare apposita domanda in carta legale all'A.I.M.A., per il tramite degli "organi di controllo". Ai sensi dell'art. 22, paragrafo 4, del "regolamento" possono chiedere mensilmente la liquidazione parziale dell'aiuto relativamente ai quantitativi di burro, burro concentrato o crema di latte tracciati prodotti o di burro o burro concentrato utilizzati nel mese. La domanda va presentata in triplice copia. Una copia della domanda va inviata direttamente all'A.I.M.A. e le altre agli "organi di controllo". 2. Devono allegare alla domanda il documento attestante la costituzione a favore dell'A.I.M.A. della cauzione di trasformazione di cui all'art. 18, paragrafo 2, del "regolamento" nel caso si tratti di burro tracciato o di burro concentrato tracciato o di crema di latte addizionata di rivelatori, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, paragrafo 3, lettera c), ultimo comma del "regolamento". 3. Gli "organi di controllo" qualora si tratti di richiesta di aiuto ad avvenuta produzione di burro concentrato tracciato e di burro o crema di latte tracciati dovranno inviare all'A.I.M.A. copia della domanda di aiuto con allegato il verbale relativo agli accertamenti effettuati, i certificati di analisi relativi ai campioni di burro concentrato tracciato e burro o crema di latte tracciati prelevati in conformita' a quanto disposto dal precedente art. 16, e il proprio parere sull'ammissibilita' della domanda all'aiuto per i quantitativi richiesti. Gli "organi di controllo", qualora la domanda di aiuto riguardi burro utilizzato senza rivelatori, dovranno inviare all'A.I.M.A. la domanda di aiuto con allegati i verbali e la documentazione prevista al precedente art. 21 dai quali devono risultare anche gli accertamenti effettuati sulla qualita' del burro utilizzato ed il proprio parere sull'ammissibilita' della domanda all'aiuto per i quantitativi richiesti. 4. L'A.I.M.A. ricevuta la documentazione provvedera' agli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 22 del "regolamento". 5. Nei casi di inadempienza gli "organi di controllo" provvederanno a comunicare i dati riguardanti l'infrazione rilevata, i giorni di ritardo, le quantita' interessate nonche' le irregolarita' riscontrate in relazione alla denaturazione non conforme al fine dell'applicazione delle sanzioni previste all'art. 22, paragrafo 4, e all'art. 6, paragrafo 2, del "regolamento".