Art. 22.
  1. Le imprese aggiudicatarie che intendono ottenere la liquidazione
dell'aiuto   devono  presentare  apposita  domanda  in  carta  legale
all'A.I.M.A., per il tramite degli "organi di  controllo".  Ai  sensi
dell'art.   22,  paragrafo  4,  del  "regolamento"  possono  chiedere
mensilmente la  liquidazione  parziale  dell'aiuto  relativamente  ai
quantitativi  di  burro, burro concentrato o crema di latte tracciati
prodotti o di burro o  burro  concentrato  utilizzati  nel  mese.  La
domanda  va  presentata in triplice copia. Una copia della domanda va
inviata  direttamente  all'A.I.M.A.  e  le  altre  agli  "organi   di
controllo".
  2.   Devono  allegare  alla  domanda  il  documento  attestante  la
costituzione a favore dell'A.I.M.A. della cauzione di  trasformazione
di cui all'art. 18, paragrafo 2, del "regolamento" nel caso si tratti
di  burro  tracciato  o  di burro concentrato tracciato o di crema di
latte  addizionata  di  rivelatori,  fatto  salvo   quanto   previsto
dall'art.   22,   paragrafo   3,   lettera   c),   ultimo  comma  del
"regolamento".
  3. Gli "organi di controllo" qualora  si  tratti  di  richiesta  di
aiuto  ad  avvenuta  produzione  di  burro concentrato tracciato e di
burro o crema di latte tracciati dovranno inviare all'A.I.M.A.  copia
della  domanda  di  aiuto  con  allegato  il  verbale  relativo  agli
accertamenti  effettuati,  i  certificati  di  analisi  relativi   ai
campioni  di  burro  concentrato  tracciato  e burro o crema di latte
tracciati prelevati in conformita' a quanto disposto  dal  precedente
art.  16,  e  il  proprio  parere  sull'ammissibilita'  della domanda
all'aiuto per i quantitativi richiesti.
  Gli "organi di controllo", qualora la  domanda  di  aiuto  riguardi
burro  utilizzato  senza rivelatori, dovranno inviare all'A.I.M.A. la
domanda di aiuto con allegati i verbali e la documentazione  prevista
al   precedente   art.  21  dai  quali  devono  risultare  anche  gli
accertamenti effettuati sulla qualita' del  burro  utilizzato  ed  il
proprio  parere  sull'ammissibilita'  della  domanda  all'aiuto per i
quantitativi richiesti.
  4.  L'A.I.M.A.  ricevuta   la   documentazione   provvedera'   agli
adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 22 del "regolamento".
  5. Nei casi di inadempienza gli "organi di controllo" provvederanno
a  comunicare  i  dati riguardanti l'infrazione rilevata, i giorni di
ritardo,  le   quantita'   interessate   nonche'   le   irregolarita'
riscontrate  in  relazione  alla  denaturazione  non conforme al fine
dell'applicazione delle sanzioni previste all'art. 22, paragrafo 4, e
all'art. 6, paragrafo 2, del "regolamento".