Art. 24.
  1.  Dalla  data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente
decreto cessano di applicarsi  le  disposizioni  di  cui  al  decreto
ministeriale  20  maggio 1988 e alla circolare ministeriale 20 maggio
1991, n. 5.
   Roma, 25 maggio 1992
                                                   Il Ministro: GORIA