Art. 3.
  1.  Ai sensi dell'art. 7 del "regolamento" le imprese che intendono
utilizzare per la produzione dei prodotti delle formule A, B, C o  D,
di  cui  all'art. 4 del "regolamento" burro o burro concentrato senza
aggiunta di rivelatori o prodotti intermedi contenenti burro o  burro
concentrato   non   tracciati   devono   presentare,   per   ciascuno
stabilimento, domanda in carta  legale,  in  duplice  copia,  redatta
secondo gli schemi di cui agli allegati 6, 7 e 8 del presente decreto
al  Ministero  dell'agricoltura  e delle foreste - Direzione generale
della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III -  Roma,
per   il   tramite   dell'"organo   di   controllo"  territorialmente
competente.
  2. Le firme  apposte  nella  domanda  dal  titolare  o  dal  legale
rappresentante  dell'impresa  devono essere autenticate a norma delle
vigenti disposizioni di legge. Alla domanda deve essere  allegato  il
certificato di iscrizione alla camera di commercio.
  3.  La  domanda  dovra' essere corredata da documentazione idonea a
comprovare che lo stabilimento utilizza  mensilmente  o  annualmente,
nel  periodo  di lavorazione, almeno i quantitativi minimi di burro o
di equivalente  burro,  anche  sotto  forma  di  prodotti  intermedi,
indicati all'art. 3, lettera b), del "regolamento".
  4.  Dovra'  essere  indicato  il  prodotto che s'intende utilizzare
nello stabilimento, ed il periodo, mese o anno scelto.
  5. Possono essere riconosciuti solo gli stabilimenti che possiedono
i requisiti ed adempiono  agli  obblighi  previsti  all'art.  10  del
"regolamento".
  6.  Gli  "organi  di  controllo"  procedono  analogamente  a quanto
indicato al comma quinto del precedente art. 2.
  Gli   stabilimenti   che   saranno   riconosciuti   dal   Ministero
dell'agricoltura e delle foreste riceveranno un numero d'ordine.