Art. 3. 1. Ai sensi dell'art. 7 del "regolamento" le imprese che intendono utilizzare per la produzione dei prodotti delle formule A, B, C o D, di cui all'art. 4 del "regolamento" burro o burro concentrato senza aggiunta di rivelatori o prodotti intermedi contenenti burro o burro concentrato non tracciati devono presentare, per ciascuno stabilimento, domanda in carta legale, in duplice copia, redatta secondo gli schemi di cui agli allegati 6, 7 e 8 del presente decreto al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - Roma, per il tramite dell'"organo di controllo" territorialmente competente. 2. Le firme apposte nella domanda dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa devono essere autenticate a norma delle vigenti disposizioni di legge. Alla domanda deve essere allegato il certificato di iscrizione alla camera di commercio. 3. La domanda dovra' essere corredata da documentazione idonea a comprovare che lo stabilimento utilizza mensilmente o annualmente, nel periodo di lavorazione, almeno i quantitativi minimi di burro o di equivalente burro, anche sotto forma di prodotti intermedi, indicati all'art. 3, lettera b), del "regolamento". 4. Dovra' essere indicato il prodotto che s'intende utilizzare nello stabilimento, ed il periodo, mese o anno scelto. 5. Possono essere riconosciuti solo gli stabilimenti che possiedono i requisiti ed adempiono agli obblighi previsti all'art. 10 del "regolamento". 6. Gli "organi di controllo" procedono analogamente a quanto indicato al comma quinto del precedente art. 2. Gli stabilimenti che saranno riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste riceveranno un numero d'ordine.