Art. 4.
  1.  Qualora  ai  sensi  dell'art.  9  del  "regolamento" un'impresa
intenda utilizzare burro  o  burro  concentrato,  senza  aggiunta  di
rivelatori,  per  la trasformazione in prodotti intermedi aventi voce
tariffaria diversa da quelli previsti all'art. 4 del "regolamento" ed
in uno stabilimento diverso da quello  ove  avviene  l'incorporazione
nei  prodotti  finali,  deve  presentare,  in conformita' agli schemi
allegati 9 e 10 al  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  -
Direzione  generale  della  tutela  economica dei prodotti agricoli -
Divisione  III,   per   il   tramite   dell'"organo   di   controllo"
territorialmente   competente,   domanda   in  carta  legale  per  il
riconoscimento.
  2. La firma  apposta  dal  titolare  o  dal  legale  rappresentante
dell'impresa  nella  domanda  deve  essere  autenticata a norma delle
vigenti disposizioni di legge. Alla domanda deve essere  allegato  il
certificato di iscrizione alla camera di commercio.
  3.   Qualora  si  utilizzi  burro  tracciato  o  burro  concentrato
tracciato la  domanda  deve  essere  presentata  tramite  gli  uffici
periferici dell'Ispettorato per la repressione delle frodi.
  4.  Nella  domanda  devono  essere  indicate le caratteristiche dei
prodotti intermedi, precisandone la composizione, il tenore in grasso
butirrico e la prevista destinazione.
  Qualora vengano  fabbricati  piu'  prodotti  intermedi  gli  stessi
dovranno essere individuati anche mediante sigla che verra' riportata
nel registro di cui all'art. 11 del presente decreto.
  5.  Qualora  si utilizzi burro o burro concentrato non tracciato la
domanda dovra' essere corredata dalla documentazione e dagli  impegni
indicati al precedente art. 3, terzo e quarto comma.
  6. Possono essere riconosciuti solo gli stabilimenti che possiedono
i  requisiti,  adempiono  agli  obblighi  e sottoscrivono gli impegni
previsti agli articoli 9 e 10 del "regolamento".
  7. Alla domanda deve essere allegato l'elenco  degli  stabilimenti,
con la relativa ubicazione, ove avviene l'incorporazione dei prodotti
intermedi   nei  prodotti  finali  e  l'elenco  dei  rivenditori  che
commercializzano i prodotti intermedi. Tali  elenchi  debbono  essere
trasmessi  anche  all'"organo  di controllo" e agli uffici periferici
dell'Ispettorato   centrale   per   la   repressione   delle    frodi
territorialmente   competenti   in   relazione   all'ubicazione   dei
rivenditori e degli stabilimenti  ove  avviene  l'incorporazione  dei
prodotti intermedi.
  8.   Ogni  variazione  degli  elenchi  deve  essere  immediatamente
comunicata agli incaricati dei controlli di cui al  comma  precedente
territorialmente competenti.
  Alla  fine  di  ogni  anno dovra' essere redatto un nuovo elenco ed
inviato agli incaricati dei controlli territorialmente competenti.
  9. Gli "organi di controllo"  procederanno  analogamente  a  quanto
indicato  al comma quinto del precedente art. 2. Gli stabilimenti che
saranno riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura e  delle  foreste
riceveranno un numero d'ordine.