Art. 5.
  1.  Qualora  un'impresa  non si attenga alle disposizioni stabilite
dal "regolamento" e dal presente decreto,  modifichi  o  ampli  senza
preavviso i locali dello stabilimento, apporti variazioni sostanziali
agli  impianti  di  lavorazione  in  maniera  tale che possano essere
pregiudicate le attivita' di controllo, l'organo di  controllo,  come
pure   gli   altri   organismi  abilitati  ad  effettuare  controlli,
propongono al Ministero la revoca del riconoscimento.
  2. Gli organi abilitati  ad  effettuare  i  controlli,  di  cui  al
precedente  comma,  propongono  la  sospensione del riconoscimento in
caso di fondati motivi di dubbio sulla regolarita'  delle  operazioni
sia tecniche che amministrative.
  3.  Qualora  un'impresa  riconosciuta  ai  sensi  dell'art.  7  del
"regolamento" e dall'art. 3 del presente  decreto  non  utilizzi  nel
periodo  previsto  il quantitativo minimo di prodotto prescritto, gli
organi  di  controllo  comunicano   l'inadempienza   riscontrata   al
Ministero, che dispone la revoca del riconoscimento.
  4. Qualora un'impresa riconosciuta ai sensi degli articoli 2, 3 e 4
del  presente  decreto  cambi  la sua ragione sociale senza apportare
modifiche agli stabilimenti, per poter continuare  ad  usufruire  del
riconoscimento   deve   chiedere   al   Ministero   la   voltura  del
riconoscimento   precedente,   presentando    domanda,    debitamente
documentata,  redatta  in  carta  legale,  in  duplice  copia, per il
tramite dell'"organo di controllo"  che  procedera'  conformemente  a
quanto stabilito al quinto comma del precedente art. 2.
  5.  La  firma apposta dal titolare o dal legale rappresentante deve
essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni di legge.
  6. Nel caso in cui un'impresa ceda un proprio stabilimento, per cui
abbia  ottenuto  il  riconoscimento,  l'impresa   subentrante   deve,
comunque, chiedere il riconoscimento ai sensi dei precedenti articoli
2, 3 e 4.