Art. 5. 1. Qualora un'impresa non si attenga alle disposizioni stabilite dal "regolamento" e dal presente decreto, modifichi o ampli senza preavviso i locali dello stabilimento, apporti variazioni sostanziali agli impianti di lavorazione in maniera tale che possano essere pregiudicate le attivita' di controllo, l'organo di controllo, come pure gli altri organismi abilitati ad effettuare controlli, propongono al Ministero la revoca del riconoscimento. 2. Gli organi abilitati ad effettuare i controlli, di cui al precedente comma, propongono la sospensione del riconoscimento in caso di fondati motivi di dubbio sulla regolarita' delle operazioni sia tecniche che amministrative. 3. Qualora un'impresa riconosciuta ai sensi dell'art. 7 del "regolamento" e dall'art. 3 del presente decreto non utilizzi nel periodo previsto il quantitativo minimo di prodotto prescritto, gli organi di controllo comunicano l'inadempienza riscontrata al Ministero, che dispone la revoca del riconoscimento. 4. Qualora un'impresa riconosciuta ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto cambi la sua ragione sociale senza apportare modifiche agli stabilimenti, per poter continuare ad usufruire del riconoscimento deve chiedere al Ministero la voltura del riconoscimento precedente, presentando domanda, debitamente documentata, redatta in carta legale, in duplice copia, per il tramite dell'"organo di controllo" che procedera' conformemente a quanto stabilito al quinto comma del precedente art. 2. 5. La firma apposta dal titolare o dal legale rappresentante deve essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni di legge. 6. Nel caso in cui un'impresa ceda un proprio stabilimento, per cui abbia ottenuto il riconoscimento, l'impresa subentrante deve, comunque, chiedere il riconoscimento ai sensi dei precedenti articoli 2, 3 e 4.