Art. 6.
  1.  Per  ogni  stabilimento riconosciuto deve essere predisposto il
programma di  fabbricazione  ai  sensi  dell'art.  10,  paragrafo  2,
lettera  d),  del regolamento in relazione ad ogni partita di burro o
di crema di latte aggiudicati o acquistati o di burro concentrato  da
produrre  o  da  ricondizionare  in collaborazione con gli "organi di
controllo". Il programma deve indicare:
   il periodo entro  il  quale  il  prodotto  oggetto  d'aiuto  o  di
riduzione di prezzo sara' utilizzato;
   il  tipo  o  i  tipi  di  prodotto  che si intendono ottenere e il
contenuto percentuale di  materia  grassa  butirrica  sulla  sostanza
secca;
   il  quantitativo di prodotto da utilizzare e il relativo tenore di
materia grassa lattiera;
   se si tratta di prodotti addizionati o meno dei rivelatori;
   se del caso il periodo entro il quale avverra' la produzione o  il
ricondizionamento  del  burro concentrato o l'aggiunta dei rivelatori
al burro o alla crema di latte.
  2. Devono predisporre il programma di fabbricazione di cui al comma
precedente anche gli stabilimenti o i laboratori che utilizzano in un
mese per la produzione dei prodotti finali 5  tonnellate  o  piu'  di
burro tracciato o del suo equivalente.
  In  tal  caso  e  qualora  si  tratti di ricondizionamento di burro
concentrato tracciato, il programma di fabbricazione e' inviato  agli
uffici  repressione  frodi  competenti  per territorio secondo quanto
previsto al successivo terzo comma.
  3. Il programma di fabbricazione, redatto per iscritto, deve essere
presentato  agli  organi  di  controllo  almeno  sette  giorni  prima
dell'inizio  di  ogni  partita  di  lavorazione, incluso il giorno di
presentazione e puo' riguardare anche l'intero quantitativo  relativo
ad  una  offerta. Tale programma puo' essere presentato anche tramite
telegramma, telex o telefax.
  4. Eventuali sostanziali variazioni del programma di  fabbricazione
devono  essere  tempestivamente  comunicate  agli  stessi  "organi di
controllo", tramite telegramma, telex o telefax, secondo modalita'  e
tempi concordati con gli stessi organi di controllo.
  Qualora  si  tratti  di crema di latte destinata alla fabbricazione
dei gelati le variazioni di cui sopra dovranno essere comunicate  con
almeno 48 ore di anticipo.
  5.  Le  imprese  devono  comunicare agli "organi di controllo" ogni
acquisto di  sostanze  denaturanti  ai  fini  degli  accertamenti  di
qualita' e grado di purezza degli stessi.
  6.  I  programmi  di  fabbricazione previsti al presente articolo e
quelli previsti dai relativi provvedimenti di applicazione  nazionale
di altri regolamenti comunitari, devono essere predisposti in modo da
evitare che vi siano possibilita' di contemporaneo utilizzo del burro
detenuto ai sensi dei differenti regolamenti comunitari.
  7.  Ai  sensi  dell'art.  10,  paragrafo  3,  del  "regolamento" le
operazioni  relative  alla  lavorazione  dei  prodotti  acquistati  o
aggiudicati  a  norma  del  "regolamento"  e gia' immagazzinati nello
stabilimento e di quelli  che  beneficiano  di  un  aiuto  o  di  una
riduzione  di  prezzo  in  virtu' di altre disposizioni devono essere
effettuate in tempi differenti.
  8.  Gli  "organi  di  controllo"  competenti  per  territorio,   su
richiesta  scritta  delle  imprese interessate, possono ammettere una
deroga alle disposizioni del  precedente  comma  purche'  le  imprese
richiedenti dispongano di stabilimenti con locali che garantiscono la
separazione  e l'individuazione delle giacenze del burro in questione
detenuto a titolo dei diversi regolamenti, indichino nella  richiesta
gli  estremi  della  partita  acquistata e si impegnino a trasformare
separatamente il burro  acquistato  ai  sensi  del  "regolamento"  da
quello detenuto ai sensi di altri regolamenti comunitari.
  9.  In  deroga  a  quanto  disposto  al  settimo comma del presente
articolo, le imprese i cui stabilimenti dispongano di separate catene
di   lavorazione,   potranno   essere   autorizzate   ad   effettuare
contemporaneamente  la  lavorazione del burro acquistato ai sensi del
"regolamento" e di quello detenuto ai  sensi  di  altri  regolamenti,
solo  se forniscono precise indicazioni che consentano di individuare
con precisione e  di  distinguere  gli  impianti  utilizzati  per  la
trasformazione  del  burro  acquistato  ai sensi del "regolamento" da
quello detenuto ai sensi delle altre disposizioni.
  10. L'autorizzazione alla deroga  e'  rilasciata  dagli  organi  di
controllo  alle  imprese  richiedenti  che  ottemperano  a  tutte  le
disposizioni di cui al precedente comma  e  che  offrono  sufficienti
garanzie  di una corretta applicazione delle disposizioni comunitarie
e deve altresi' essere inviata  per  conoscenza  all'A.I.M.A.  -  Via
Palestro, 81 - Roma.