Art. 7.
  1.  Le  operazioni  di  concentrazione del burro aggiudicato devono
essere effettuate in conformita' all'art. 5 del "regolamento".
  Il burro concentrato che usufruisce di un aiuto deve  corrispondere
alle caratteristiche stabilite all'allegato IV del "regolamento".
  2. L'aggiunta dei rivelatori ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, del
"regolamento" deve essere effettuata addizionando al burro tal quale,
alla   crema   di   latte,  o  durante  la  fabbricazione  del  burro
concentrato, ad esclusione di qualsiasi altro prodotto  e  secondo  i
quantitativi minimi prescritti:
   i  prodotti elencati nell'allegato I del "regolamento" se il burro
o il burro concentrato  sono  destinati  ad  essere  incorporati  nei
prodotti corrispondenti alla formula A/C/D;
   i prodotti elencati nell'allegato II del "regolamento" se il burro
o  il  burro  concentrato  sono  destinati  ad essere incorporati nei
prodotti corrispondenti alla formula B;
   i  prodotti  elencati  nell'allegato  II-  bis  del  "regolamento"
secondo  le  modalita'  ivi descritte, se si tratta di crema di latte
destinata ad essere incorporata nei prodotti corrispondenti alla for-
mula B.
  3.  L'aggiunta  dei   rivelatori   deve   essere   effettuata   con
procedimenti   atti   a   garantire  una  omogenea  ripartizione  dei
costituenti secondo quanto previsto dal "regolamento".
  Le operazioni di concentrazione, l'aggiunta dei rivelatori al burro
concentrato, al burro e alla crema di latte  e  il  ricondizionamento
del  burro  concentrato devono avvenire in catene nettamente separate
da quelle nelle quali vengono lavorate altre materie  grasse,  oppure
in   tempi   diversi.  In  quest'ultimo  caso,  durante  le  fasi  di
lavorazione, non devono essere presenti nei locali di  trasformazione
altre materie grasse diverse da quelle butirriche.