Art. 7. 1. Le operazioni di concentrazione del burro aggiudicato devono essere effettuate in conformita' all'art. 5 del "regolamento". Il burro concentrato che usufruisce di un aiuto deve corrispondere alle caratteristiche stabilite all'allegato IV del "regolamento". 2. L'aggiunta dei rivelatori ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, del "regolamento" deve essere effettuata addizionando al burro tal quale, alla crema di latte, o durante la fabbricazione del burro concentrato, ad esclusione di qualsiasi altro prodotto e secondo i quantitativi minimi prescritti: i prodotti elencati nell'allegato I del "regolamento" se il burro o il burro concentrato sono destinati ad essere incorporati nei prodotti corrispondenti alla formula A/C/D; i prodotti elencati nell'allegato II del "regolamento" se il burro o il burro concentrato sono destinati ad essere incorporati nei prodotti corrispondenti alla formula B; i prodotti elencati nell'allegato II- bis del "regolamento" secondo le modalita' ivi descritte, se si tratta di crema di latte destinata ad essere incorporata nei prodotti corrispondenti alla for- mula B. 3. L'aggiunta dei rivelatori deve essere effettuata con procedimenti atti a garantire una omogenea ripartizione dei costituenti secondo quanto previsto dal "regolamento". Le operazioni di concentrazione, l'aggiunta dei rivelatori al burro concentrato, al burro e alla crema di latte e il ricondizionamento del burro concentrato devono avvenire in catene nettamente separate da quelle nelle quali vengono lavorate altre materie grasse, oppure in tempi diversi. In quest'ultimo caso, durante le fasi di lavorazione, non devono essere presenti nei locali di trasformazione altre materie grasse diverse da quelle butirriche.