Art. 8.
  1.  I prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto devono essere
lavorati nella Comunita' e  quivi  incorporati  nei  prodotti  finali
entro i termini previsti all'art. 11 del "regolamento".
  2.  La  data  limite entro la quale la crema di latte tracciata, il
burro, il burro concentrato o i  prodotti  intermedi,  addizionati  o
meno  dei  rivelatori, debbono essere utilizzati per l'incorporazione
nei prodotti finiti, dovra' essere riportata  su  tutta  la  relativa
documentazione commerciale.
  3.  Per  la definizione delle partite di fabbricazione si applicano
le disposizioni dell'art. 23, paragrafo 4, del "regolamento".