Art. 8. 1. I prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto devono essere lavorati nella Comunita' e quivi incorporati nei prodotti finali entro i termini previsti all'art. 11 del "regolamento". 2. La data limite entro la quale la crema di latte tracciata, il burro, il burro concentrato o i prodotti intermedi, addizionati o meno dei rivelatori, debbono essere utilizzati per l'incorporazione nei prodotti finiti, dovra' essere riportata su tutta la relativa documentazione commerciale. 3. Per la definizione delle partite di fabbricazione si applicano le disposizioni dell'art. 23, paragrafo 4, del "regolamento".