Art. 9. 1. Qualora la fabbricazione del burro concentrato con o senza aggiunta di rivelatori o l'aggiunta dei rivelatori al burro o alla crema di latte non sia effettuata nello stesso stabilimento ove avviene la trasformazione nei prodotti finali di cui all'art. 4 del "regolamento" o nei prodotti intermedi, il burro concentrato, la crema di latte e il burro addizionati di rivelatori devono essere confezionati secondo quanto stabilito all'art. 8 del "regolamento", riportando le indicazioni prescritte all'articolo medesimo. 2. Per il trasporto dei prodotti intermedi si applicano le disposizioni di cui al comma precedente completate dall'indicazione prescritta all'art. 9, paragrafo 1, lettera d), del "regolamento".