Art. 9.
  1.  Qualora  la  fabbricazione  del  burro  concentrato con o senza
aggiunta di rivelatori o l'aggiunta dei rivelatori al  burro  o  alla
crema  di  latte  non  sia  effettuata  nello stesso stabilimento ove
avviene la trasformazione nei prodotti finali di cui all'art.  4  del
"regolamento"  o  nei  prodotti  intermedi,  il burro concentrato, la
crema di latte e il burro addizionati  di  rivelatori  devono  essere
confezionati  secondo  quanto stabilito all'art. 8 del "regolamento",
riportando le indicazioni prescritte all'articolo medesimo.
  2.  Per  il  trasporto  dei  prodotti  intermedi  si  applicano  le
disposizioni  di  cui al comma precedente completate dall'indicazione
prescritta all'art. 9, paragrafo 1, lettera d), del "regolamento".