IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  10
aprile  1992  concernente  la delega del Presidente del Consiglio dei
Ministri al Ministro per il coordinamento della protezione civile;
  Visto il decreto-legge 10 luglio  1982,  n.  428,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274,
concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la
protezione civile;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915;
  Viste  le  proprie  ordinanze  n. 803/FPC/ZA del 29 settembre 1986,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del  6  ottobre  1986,  n.
886/FPC/ZA  del  14 gennaio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 19 del 24  gennaio  1987;  n.  1092/FPC/ZA  del  28  luglio  1987,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  183 del 7 agosto 1987; n.
1173/FPC del 21 settembre 1987, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
n.  224  del  25  settembre  1987; n. 1177/FPC del 21 settembre 1987,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227  del  29  settembre  1987,
tutte  relative  agli  interventi  di prima emergenza per la messa in
sicurezza provvisoria dei residui industriali recuperati in aree con-
taminate;
  Tenuto conto che, in sede di riunione  interministeriale,  svoltasi
su  iniziativa  del Ministro dell'ambiente il giorno 16 dicembre 1991
presso  la  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri,   e'   stata
rappresentata la necessita' di provvedere con interventi straordinari
a  fronteggiare  le  emergenze  in  epigrafe  ed e' stata indicata la
possibilita' di integrare, per la finalita' stessa, il Fondo  per  la
protezione civile;
  Vista  la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in data
28 dicembre 1991 con la quale si affida, tra l'altro, al Ministro per
il coordinamento della protezione civile il  compito  di  provvedere,
con immediati interventi idonei, a fronteggiare le emergenze connesse
allo smaltimento definitivo delle sostanze tossico-nocive provenienti
dai  siti  di  Serravalle  Scrivia,  di Settimo Vittone, di Carbonara
Scrivia e Tortona, di Alessandria,  di  Sezzadio,  di  Coniolo  e  di
Letojanni,  utilizzando  le  disponibilita' in conto residui indicate
dal Ministero dell'ambiente;
  Vista l'ordinanza n. 2202/FPC  del  30  dicembre  1991,  pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1992, con la quale - per
i  fini  di  cui  sopra  -  e'  stata  autorizzata  la  spesa  di  L.
65.480.000.000  (art. 2), con corrispondente integrazione finanziaria
del  Fondo  per  la  protezione  civile,  mediante   utilizzo   delle
disponibilita'  in conto residui iscritte in specifici capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente (art. 3);
  Atteso che l'utilizzazione della sopra indicata somma deve avvenire
sia  con  provvedimenti integrativi dell'ordinanza n. 1091/FPC/ZA del
28 luglio 1987, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  183  del  7
agosto 1987, per Carbonara Scrivia e Tortona, nonche' delle ordinanze
citate n. 886/FPC/ZA del 1987, per Serravalle Scrivia; n. 1092/FPC/ZA
del  1987, per Settimo Vittone; n. 1173/FPC del 1987, per Alessandria
e n. 1177/FPC del 1987,  per  Sezzadio,  sia  con  provvedimenti  che
fronteggino  ab  initio  le  emergenze  ambientali verificatesi negli
altri siti indicati nell'art.  2  dell'ordinanza  n.  2202/FPC  sopra
enunciata;
  Visti i propri telex n. 408/023/62 Emer. e n. 409/023/457 Emer. del
4  febbraio  1992 e le proprie note n. 697/023/312 Emer. del 14 marzo
1992; n. 1572/023/296 Emer. del 4 maggio 1992; n. 1772/023/296  Emer.
del  14  maggio  1992;  n. 1890/023/480 Emer. del 20 maggio 1992 e n.
2059/023/480  Emer.  del  30  maggio  1992  indirizzati  al  Ministro
dell'ambiente,  volti  ad avviare, d'intesa con detto Ministro - come
prescritto dall'art. 4 della citata ordinanza n. 2202/FPC -, le  pro-
cedure per l'affidamento degli interventi;
  Viste  altresi'  le note di riscontro del Ministro dell'ambiente n.
1424/ARS/DI del 3 febbraio 1992; n. 5288/ARS/DI del 1 aprile 1992; n.
6597/ARS/DI del 28 aprile 1992 e n. 8027/ARS/DI/M del 16 maggio 1992;
  Vista la relazione del servizio emergenze di questo Dipartimento di
cui alla nota n. 1179/023/480 Emer. del 4 aprile 1992 con la quale si
prospetta la necessita' di realizzare gli interventi di cui  all'art.
2  della  citata ordinanza n. 2202/FPC, per ragioni di somma urgenza,
mediante trattativa privata senza esperimento di gara informale;
  Visto il parere reso su tale relazione, in data 8 aprile 1992,  dal
comitato  tecnico-amministrativo, costituito con decreto n. 962 del 2
ottobre 1992, ove si formulano talune  osservazioni  sulla  procedura
sopra citata;
 Ritenuto  che,  nel  caso  di  specie,  sussistono le condizioni che
legittimano la trattativa  privata  ai  sensi  dell'art.  9,  secondo
comma,  lettera c), del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406,
data la "imperiosa urgenza" di  provvedere,  che  chiaramente  emerge
dalla   situazione   di   estrema   pericolosita'  che  e'  venuta  a
determinarsi a causa del  progressivo  deterioramento  dei  fusti  di
stoccaggio  provvisorio  e  dei  conseguenti  gravissimi  fenomeni di
spandimento dei liquami dei reflui in essi contenuti  (in  particolar
modo per quelli provenienti dai siti di Carbonara Scrivia e Tortona e
di Serravalle Scrivia);
  Rilevato   che   tale  "imperiosa  urgenza"  di  provvedere  sta  a
fondamento anche della citata delibera del Consiglio dei Ministri del
28 dicembre 1991, che ha affidato al Ministro  per  il  coordinamento
della  protezione  civile il compito di provvedere agli interventi in
questione - derogando alle istituzionali  competenze  -  proprio  sul
presupposto  che  l'urgenza  dei medesimi richiedesse l'esercizio dei
poteri straordinari e derogatori attribuiti allo stesso dalla vigente
normativa;
  Ritenuto che  la  complessita'  e  le  dimensioni  rilevanti  degli
interventi  nonche'  la necessita' di procedere alla loro contestuale
esecuzione escludono la possibilita' per l'amministrazione  di  farvi
fronte  direttamente  ed  impongono, in conseguenza, la necessita' di
affidare tutte le attivita' tecnico-operative, e non  escluse  quelle
amministrative,  ad  un  soggetto  estraneo  che, per le sue qualita'
professionali e le sperimentate specializzazioni  nel  settore  delle
bonifiche  ambientali,  dia sicure garanzie per un risultato ottimale
dell'intera operazione;
  Considerato che i necessari accertamenti preliminari, sinora svolti
per l'esecuzione  della  citata  ordinanza  n.  2202/FPC,  non  hanno
consentito  una immediata definizione degli interventi stessi, che si
presentano incompatibili con qualsiasi procedura anche accelerata  di
affidamento mediante gara;
  Ritenuta  improcrastinabile l'esigenza di dare, comunque, immediato
inizio alle operazioni di bonifica in questione;
  Considerato che la Castalia S.p.a., societa' del gruppo  I.R.I.,  -
costituita,  su  richiesta  del  Ministro  per il coordinamento della
protezione civile, per la elaborazione dei dati e la esecuzione degli
interventi di emergenza derivanti da inquinamenti  sul  territorio  a
causa  dei rifiuti tossico-nocivi - e' convenzionata fin dal 1987 con
il Dipartimento della protezione civile per la realizzazione di opere
di tale genere  in  situazioni  di  emergenza  e  risulta  aver  gia'
effettuato,  in  esecuzione  di  tale  rapporto, i lavori di messa in
sicurezza delle sostanze tossico-nocive rinvenute nella maggior parte
dei siti di intervento sopra specificati (convenzione  n.  8  del  17
gennaio  1987,  approvata  con  decreto  n. 30 del 28 gennaio 1987 ai
sensi dell'art. 1 dell'ordinanza 727/FPC/ZA del 28 aprile 1986);
  Considerato, inoltre, che alla societa' in parola sono  state  gia'
demandate,  con  ordinanza  n.  886/FPC/ZA  del  14  gennaio 1987, le
attivita' per la bonifica dello stabilimento Ecolibarna di Serravalle
Scrivia e la messa in  sicurezza  dei  materiali  recuperati  e,  con
ordinanza  n. 1091/FPC/ZA del 28 luglio 1987, le attivita' occorrenti
per la messa in sicurezza  definitiva  dei  materiali  tossico-nocivi
recuperati  presso  le  discariche  di  Carbonara  Scrivia  e Tortona
(ordinanze non attuate integralmente per mancanza di fondi);
  Rilevato che la convenzione n. 148 del 1 febbraio  1992,  approvata
con decreto n. 92 del 1 febbraio 1992 - con cui e' stata rinnovata la
citata convenzione quadro n. 8 del 17 gennaio 1987 -, pur non essendo
immediatamente operativa relativamente ad interventi del Dipartimento
della  protezione  civile effettuati di concerto o d'intesa con altre
amministrazioni statali, a norma dell'art.  3,  obbliga  la  societa'
Castalia  ad  operare  "a  semplice  richiesta  del  Ministro  per il
coordinamento della protezione civile" in ogni caso  che  imponga  un
"immediato intervento";
  Ravvisata la necessita' di avvalersi, nella specie, di detta norma;
  Ritenuto  di  poter individuare nella predetta societa' il soggetto
idoneo a realizzare gli interventi piu' volte menzionati;
  Vista la nota n. 1317 del 21 maggio 1992 con la quale  la  societa'
Castalia  -  interessata  dal  Dipartimento  della  protezione civile
nell'eventualita' di un possibile  affidamento  degli  interventi  in
questione,  sulla base della convenzione n. 148 del 1 febbraio 1992 -
rappresenta la necessita' di svolgere attivita' preliminari da  porre
immediatamente  in essere al fine di eliminare le gravi situazioni di
pericolo sopra rappresentate e che a tale scopo occorre derogare alle
disposizioni di cui agli articoli 6 e 16 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
  Ritenuto  necessario, inoltre, a garanzia della regolare esecuzione
dell'intera operazione, prevedere la costituzione di comitati tecnici
operativi nell'ambito  delle  due  regioni  interessate,  nonche'  la
costituzione di una commissione centrale di vigilanza, come richiesto
dal  Ministero  dell'ambiente  con  nota  n. 5288/ARS/DI del 1 aprile
1992;
  Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente con nota  n.  677/GAB
del 30 maggio 1992;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga alle disposizioni
contenute negli articoli 6 e 16  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  In  attuazione  dell'art.  2  dell'ordinanza n. 2202/FPC del 30
dicembre 1991 ed in virtu' anche dell'art. 3 della convenzione n. 148
del 1 febbraio 1992, la  Castalia  S.p.a.  -  Societa'  italiana  per
l'ambiente,  e'  incaricata  di  realizzare  i  seguenti  interventi:
completamento delle operazioni di  bonifica  presso  lo  stabilimento
Ecolibarna   di  Serravalle  Scrivia,  iniziate,  in  fase  di  prima
emergenza, in attuazione dell'ordinanza n. 886/87  e  bonifica  della
discarica  adiacente  allo  stabilimento  stesso; completamento delle
operazioni di bonifica delle discariche site nel  comune  di  Settimo
Vittone,   iniziate,  in  fase  di  prima  emergenza,  in  attuazione
dell'ordinanza n.  1092/87;  operazioni  di  smaltimento  dei  reflui
provenienti   da  Carbonara  Scrivia  e  Tortona  gia'  disposte  con
ordinanza n. 1091/87 e bonifica dei siti di stoccaggio; completamento
delle operazioni di bonifica dell'area inquinata da tetracloroetilene
dello stabilimento Baratta di Alessandria, iniziate, in fase di prima
emergenza, in attuazione  dell'ordinanza  n.  1173/87;  completamento
delle  operazioni  di  bonifica  della  discarica  sita nel comune di
Sezzadio, localita' Zienda, iniziate, in fase di prima emergenza,  in
attuazione   dell'ordinanza   n.   1177/87;  operazioni  di  bonifica
necessarie a fronteggiare la nuova emergenza causata  dalla  presenza
di  sostanze tossico-nocive, stoccate presso lo stabilimento Maura di
Coniolo e provenienti dallo  stabilimento  Ecosystem  di  Pontestura;
operazioni  di  bonifica necessarie a fronteggiare la nuova emergenza
causata dalla presenza  di  una  discarica  incotrollata  di  rifiuti
inerti,  speciali  e  solidi  urbani,  nelle  sponde e nell'alveo del
torrente Letojanni, nell'omonimo comune.
  2. Gli interventi di  cui  sopra  devono  eseguirsi  non  oltre  il
termine  di otto mesi, decorrente dalla data di inizio dei lavori che
sara' fissata con le convenzioni di cui all'art. 2.