IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 1992 concernente la delega del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per il coordinamento della protezione civile; Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; Viste le proprie ordinanze n. 803/FPC/ZA del 29 settembre 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 1986, n. 886/FPC/ZA del 14 gennaio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1987; n. 1092/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 1987; n. 1173/FPC del 21 settembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 1987; n. 1177/FPC del 21 settembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 1987, tutte relative agli interventi di prima emergenza per la messa in sicurezza provvisoria dei residui industriali recuperati in aree con- taminate; Tenuto conto che, in sede di riunione interministeriale, svoltasi su iniziativa del Ministro dell'ambiente il giorno 16 dicembre 1991 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' stata rappresentata la necessita' di provvedere con interventi straordinari a fronteggiare le emergenze in epigrafe ed e' stata indicata la possibilita' di integrare, per la finalita' stessa, il Fondo per la protezione civile; Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 1991 con la quale si affida, tra l'altro, al Ministro per il coordinamento della protezione civile il compito di provvedere, con immediati interventi idonei, a fronteggiare le emergenze connesse allo smaltimento definitivo delle sostanze tossico-nocive provenienti dai siti di Serravalle Scrivia, di Settimo Vittone, di Carbonara Scrivia e Tortona, di Alessandria, di Sezzadio, di Coniolo e di Letojanni, utilizzando le disponibilita' in conto residui indicate dal Ministero dell'ambiente; Vista l'ordinanza n. 2202/FPC del 30 dicembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1992, con la quale - per i fini di cui sopra - e' stata autorizzata la spesa di L. 65.480.000.000 (art. 2), con corrispondente integrazione finanziaria del Fondo per la protezione civile, mediante utilizzo delle disponibilita' in conto residui iscritte in specifici capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente (art. 3); Atteso che l'utilizzazione della sopra indicata somma deve avvenire sia con provvedimenti integrativi dell'ordinanza n. 1091/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 1987, per Carbonara Scrivia e Tortona, nonche' delle ordinanze citate n. 886/FPC/ZA del 1987, per Serravalle Scrivia; n. 1092/FPC/ZA del 1987, per Settimo Vittone; n. 1173/FPC del 1987, per Alessandria e n. 1177/FPC del 1987, per Sezzadio, sia con provvedimenti che fronteggino ab initio le emergenze ambientali verificatesi negli altri siti indicati nell'art. 2 dell'ordinanza n. 2202/FPC sopra enunciata; Visti i propri telex n. 408/023/62 Emer. e n. 409/023/457 Emer. del 4 febbraio 1992 e le proprie note n. 697/023/312 Emer. del 14 marzo 1992; n. 1572/023/296 Emer. del 4 maggio 1992; n. 1772/023/296 Emer. del 14 maggio 1992; n. 1890/023/480 Emer. del 20 maggio 1992 e n. 2059/023/480 Emer. del 30 maggio 1992 indirizzati al Ministro dell'ambiente, volti ad avviare, d'intesa con detto Ministro - come prescritto dall'art. 4 della citata ordinanza n. 2202/FPC -, le pro- cedure per l'affidamento degli interventi; Viste altresi' le note di riscontro del Ministro dell'ambiente n. 1424/ARS/DI del 3 febbraio 1992; n. 5288/ARS/DI del 1 aprile 1992; n. 6597/ARS/DI del 28 aprile 1992 e n. 8027/ARS/DI/M del 16 maggio 1992; Vista la relazione del servizio emergenze di questo Dipartimento di cui alla nota n. 1179/023/480 Emer. del 4 aprile 1992 con la quale si prospetta la necessita' di realizzare gli interventi di cui all'art. 2 della citata ordinanza n. 2202/FPC, per ragioni di somma urgenza, mediante trattativa privata senza esperimento di gara informale; Visto il parere reso su tale relazione, in data 8 aprile 1992, dal comitato tecnico-amministrativo, costituito con decreto n. 962 del 2 ottobre 1992, ove si formulano talune osservazioni sulla procedura sopra citata; Ritenuto che, nel caso di specie, sussistono le condizioni che legittimano la trattativa privata ai sensi dell'art. 9, secondo comma, lettera c), del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, data la "imperiosa urgenza" di provvedere, che chiaramente emerge dalla situazione di estrema pericolosita' che e' venuta a determinarsi a causa del progressivo deterioramento dei fusti di stoccaggio provvisorio e dei conseguenti gravissimi fenomeni di spandimento dei liquami dei reflui in essi contenuti (in particolar modo per quelli provenienti dai siti di Carbonara Scrivia e Tortona e di Serravalle Scrivia); Rilevato che tale "imperiosa urgenza" di provvedere sta a fondamento anche della citata delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 1991, che ha affidato al Ministro per il coordinamento della protezione civile il compito di provvedere agli interventi in questione - derogando alle istituzionali competenze - proprio sul presupposto che l'urgenza dei medesimi richiedesse l'esercizio dei poteri straordinari e derogatori attribuiti allo stesso dalla vigente normativa; Ritenuto che la complessita' e le dimensioni rilevanti degli interventi nonche' la necessita' di procedere alla loro contestuale esecuzione escludono la possibilita' per l'amministrazione di farvi fronte direttamente ed impongono, in conseguenza, la necessita' di affidare tutte le attivita' tecnico-operative, e non escluse quelle amministrative, ad un soggetto estraneo che, per le sue qualita' professionali e le sperimentate specializzazioni nel settore delle bonifiche ambientali, dia sicure garanzie per un risultato ottimale dell'intera operazione; Considerato che i necessari accertamenti preliminari, sinora svolti per l'esecuzione della citata ordinanza n. 2202/FPC, non hanno consentito una immediata definizione degli interventi stessi, che si presentano incompatibili con qualsiasi procedura anche accelerata di affidamento mediante gara; Ritenuta improcrastinabile l'esigenza di dare, comunque, immediato inizio alle operazioni di bonifica in questione; Considerato che la Castalia S.p.a., societa' del gruppo I.R.I., - costituita, su richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, per la elaborazione dei dati e la esecuzione degli interventi di emergenza derivanti da inquinamenti sul territorio a causa dei rifiuti tossico-nocivi - e' convenzionata fin dal 1987 con il Dipartimento della protezione civile per la realizzazione di opere di tale genere in situazioni di emergenza e risulta aver gia' effettuato, in esecuzione di tale rapporto, i lavori di messa in sicurezza delle sostanze tossico-nocive rinvenute nella maggior parte dei siti di intervento sopra specificati (convenzione n. 8 del 17 gennaio 1987, approvata con decreto n. 30 del 28 gennaio 1987 ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza 727/FPC/ZA del 28 aprile 1986); Considerato, inoltre, che alla societa' in parola sono state gia' demandate, con ordinanza n. 886/FPC/ZA del 14 gennaio 1987, le attivita' per la bonifica dello stabilimento Ecolibarna di Serravalle Scrivia e la messa in sicurezza dei materiali recuperati e, con ordinanza n. 1091/FPC/ZA del 28 luglio 1987, le attivita' occorrenti per la messa in sicurezza definitiva dei materiali tossico-nocivi recuperati presso le discariche di Carbonara Scrivia e Tortona (ordinanze non attuate integralmente per mancanza di fondi); Rilevato che la convenzione n. 148 del 1 febbraio 1992, approvata con decreto n. 92 del 1 febbraio 1992 - con cui e' stata rinnovata la citata convenzione quadro n. 8 del 17 gennaio 1987 -, pur non essendo immediatamente operativa relativamente ad interventi del Dipartimento della protezione civile effettuati di concerto o d'intesa con altre amministrazioni statali, a norma dell'art. 3, obbliga la societa' Castalia ad operare "a semplice richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile" in ogni caso che imponga un "immediato intervento"; Ravvisata la necessita' di avvalersi, nella specie, di detta norma; Ritenuto di poter individuare nella predetta societa' il soggetto idoneo a realizzare gli interventi piu' volte menzionati; Vista la nota n. 1317 del 21 maggio 1992 con la quale la societa' Castalia - interessata dal Dipartimento della protezione civile nell'eventualita' di un possibile affidamento degli interventi in questione, sulla base della convenzione n. 148 del 1 febbraio 1992 - rappresenta la necessita' di svolgere attivita' preliminari da porre immediatamente in essere al fine di eliminare le gravi situazioni di pericolo sopra rappresentate e che a tale scopo occorre derogare alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; Ritenuto necessario, inoltre, a garanzia della regolare esecuzione dell'intera operazione, prevedere la costituzione di comitati tecnici operativi nell'ambito delle due regioni interessate, nonche' la costituzione di una commissione centrale di vigilanza, come richiesto dal Ministero dell'ambiente con nota n. 5288/ARS/DI del 1 aprile 1992; Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente con nota n. 677/GAB del 30 maggio 1992; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 6 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; Dispone: Art. 1. 1. In attuazione dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2202/FPC del 30 dicembre 1991 ed in virtu' anche dell'art. 3 della convenzione n. 148 del 1 febbraio 1992, la Castalia S.p.a. - Societa' italiana per l'ambiente, e' incaricata di realizzare i seguenti interventi: completamento delle operazioni di bonifica presso lo stabilimento Ecolibarna di Serravalle Scrivia, iniziate, in fase di prima emergenza, in attuazione dell'ordinanza n. 886/87 e bonifica della discarica adiacente allo stabilimento stesso; completamento delle operazioni di bonifica delle discariche site nel comune di Settimo Vittone, iniziate, in fase di prima emergenza, in attuazione dell'ordinanza n. 1092/87; operazioni di smaltimento dei reflui provenienti da Carbonara Scrivia e Tortona gia' disposte con ordinanza n. 1091/87 e bonifica dei siti di stoccaggio; completamento delle operazioni di bonifica dell'area inquinata da tetracloroetilene dello stabilimento Baratta di Alessandria, iniziate, in fase di prima emergenza, in attuazione dell'ordinanza n. 1173/87; completamento delle operazioni di bonifica della discarica sita nel comune di Sezzadio, localita' Zienda, iniziate, in fase di prima emergenza, in attuazione dell'ordinanza n. 1177/87; operazioni di bonifica necessarie a fronteggiare la nuova emergenza causata dalla presenza di sostanze tossico-nocive, stoccate presso lo stabilimento Maura di Coniolo e provenienti dallo stabilimento Ecosystem di Pontestura; operazioni di bonifica necessarie a fronteggiare la nuova emergenza causata dalla presenza di una discarica incotrollata di rifiuti inerti, speciali e solidi urbani, nelle sponde e nell'alveo del torrente Letojanni, nell'omonimo comune. 2. Gli interventi di cui sopra devono eseguirsi non oltre il termine di otto mesi, decorrente dalla data di inizio dei lavori che sara' fissata con le convenzioni di cui all'art. 2.