Art. 10.
  1. La direzione dei lavori e' affidata, secondo le disposizioni che
saranno dettate nelle convenzioni da stipulare ai sensi del comma  1,
dell'art.  2,  ad  uno  o  piu'  tecnici in possesso delle prescritte
qualifiche professionali, la cui nomina  deve  essere  approvata  dal
Dipartimento della protezione civile.