Art. 11.
  1.  Il  Ministro  per  il  coordinamento  della  protezione  civile
provvede,  d'intesa  con  il  Ministro dell'ambiente, alla nomina dei
collaudatori in corso d'opera.
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 1 giugno 1992
                                                  Il Ministro: CAPRIA