Art. 2.
  1. Il rapporto con la societa' Castalia concernente gli  interventi
indicati nell'articolo precedente viene regolato mediante convenzioni
da  stipulare tra il Dipartimento della protezione civile e la stessa
societa'.
  2. A tal fine la societa' e' tenuta a  presentare  al  Dipartimento
della  protezione  civile  specifici  progetti-offerta,  per  ciascun
intervento, per l'acquisizione  -  previa  valutazione  dei  comitati
tecnici  operativi di cui all'art. 4 - del parere di congruita' della
commissione centrale di vigilanza prevista dal successivo art. 7.  Il
costo di realizzazione dell'insieme dei progetti-offerta, comprensivo
dei  lavori  preliminari  di cui all'art. 3 e degli oneri di cui agli
articoli 4, 6, 7, 9, 10 e 11, non potra' superare l'importo  previsto
dall'art. 2 dell'ordinanza n. 2202/FPC citata, con esclusione di ogni
forma di revisione prezzi.
  3.  Per l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 1 la societa'
puo'  avvalersi  di  imprese  pubbliche  o   private   dalla   stessa
individuate,  previa autorizzazione del Dipartimento della protezione
civile, d'intesa con il Ministero dell'ambiente.