Art. 2. 1. Il rapporto con la societa' Castalia concernente gli interventi indicati nell'articolo precedente viene regolato mediante convenzioni da stipulare tra il Dipartimento della protezione civile e la stessa societa'. 2. A tal fine la societa' e' tenuta a presentare al Dipartimento della protezione civile specifici progetti-offerta, per ciascun intervento, per l'acquisizione - previa valutazione dei comitati tecnici operativi di cui all'art. 4 - del parere di congruita' della commissione centrale di vigilanza prevista dal successivo art. 7. Il costo di realizzazione dell'insieme dei progetti-offerta, comprensivo dei lavori preliminari di cui all'art. 3 e degli oneri di cui agli articoli 4, 6, 7, 9, 10 e 11, non potra' superare l'importo previsto dall'art. 2 dell'ordinanza n. 2202/FPC citata, con esclusione di ogni forma di revisione prezzi. 3. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 1 la societa' puo' avvalersi di imprese pubbliche o private dalla stessa individuate, previa autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con il Ministero dell'ambiente.