Art. 3.
  1. In deroga alle disposizioni di cui agli  articoli  6  e  16  del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,
limitatamente alle operazioni da svolgersi nei siti di  cui  all'art.
1,  e'  autorizzata  l'immediata realizzazione, a cura della societa'
Castalia, dei lavori preliminari di verifica dello stato dei siti  da
bonificare  e dei depositi di materiali messi in sicurezza nonche' di
preparazione delle partite omogenee in funzione delle varie forme  di
smaltimento,    richiedenti    l'espletamento    di   operazioni   di
movimentazione dei contenitori, di  esecuzione  di  campionamenti  ed
analisi   indirizzate   allo   smaltimento,   di  reinfustamento,  di
riparazione  e  ricondizionamento  degli   impianti   di   stoccaggio
provvisorio,   fermo   restando   l'assoluto  rispetto  di  tutte  le
prescrizioni normative di carattere tecnico.
  2. Tutte le operazioni di cui al comma 1 devono  essere  effettuate
in  contraddittorio  con  un  funzionario  designato dal Dipartimento
della protezione civile.
  3. Qualora i progetti-offerta  presentati  ai  sensi  del  comma  2
dell'art.  2  non si traducano nelle convenzioni previste dal comma 1
dello stesso articolo, le eventuali spese  sostenute  dalla  societa'
Castalia  per  i  lavori  preliminari restano a carico della medesima
salvo quanto potra' essere riconosciuto utile dall'amministrazione.