Art. 3. 1. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, limitatamente alle operazioni da svolgersi nei siti di cui all'art. 1, e' autorizzata l'immediata realizzazione, a cura della societa' Castalia, dei lavori preliminari di verifica dello stato dei siti da bonificare e dei depositi di materiali messi in sicurezza nonche' di preparazione delle partite omogenee in funzione delle varie forme di smaltimento, richiedenti l'espletamento di operazioni di movimentazione dei contenitori, di esecuzione di campionamenti ed analisi indirizzate allo smaltimento, di reinfustamento, di riparazione e ricondizionamento degli impianti di stoccaggio provvisorio, fermo restando l'assoluto rispetto di tutte le prescrizioni normative di carattere tecnico. 2. Tutte le operazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate in contraddittorio con un funzionario designato dal Dipartimento della protezione civile. 3. Qualora i progetti-offerta presentati ai sensi del comma 2 dell'art. 2 non si traducano nelle convenzioni previste dal comma 1 dello stesso articolo, le eventuali spese sostenute dalla societa' Castalia per i lavori preliminari restano a carico della medesima salvo quanto potra' essere riconosciuto utile dall'amministrazione.