Art. 4.
  1. Allo scopo di assicurare la sorveglianza ed il  controllo  sulle
operazioni  di  smaltimento e bonifica relative a ciascun intervento,
sono costituiti presso le regioni Piemonte  e  Sicilia  due  comitati
tecnici  operativi,  presieduti da un rappresentante dell'assessorato
regionale competente e cosi' composti:
   un rappresentante dell'amministrazione provinciale interessata;
   un  rappresentante  del  Gruppo  nazionale  per  la  difesa  dalle
catastrofi idrogeologiche;
   un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;
   un rappresentante del Ministero dell'ambiente.
  Ogni comitato e' integrato, di volta in volta, da un rappresentante
del comune interessato.
  2.  Cessano conseguentemente dalle loro funzioni i comitati tecnici
operativi istituiti con decreto n.  623  del  3  novembre  1986,  per
Carbonara  Scrivia  e  Tortona  e per Serravalle Scrivia, nonche' con
ordinanza n. 1092/FPC/ZA del 28 luglio 1987, per Settimo Vittone. Gli
atti conclusivi della loro gestione devono essere  depositati  presso
gli  uffici del Dipartimento della protezione civile entro il termine
di giorni  trenta  dalla  data  della  pubblicazione  della  presente
ordinanza.