Art. 4. 1. Allo scopo di assicurare la sorveglianza ed il controllo sulle operazioni di smaltimento e bonifica relative a ciascun intervento, sono costituiti presso le regioni Piemonte e Sicilia due comitati tecnici operativi, presieduti da un rappresentante dell'assessorato regionale competente e cosi' composti: un rappresentante dell'amministrazione provinciale interessata; un rappresentante del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche; un rappresentante del Dipartimento della protezione civile; un rappresentante del Ministero dell'ambiente. Ogni comitato e' integrato, di volta in volta, da un rappresentante del comune interessato. 2. Cessano conseguentemente dalle loro funzioni i comitati tecnici operativi istituiti con decreto n. 623 del 3 novembre 1986, per Carbonara Scrivia e Tortona e per Serravalle Scrivia, nonche' con ordinanza n. 1092/FPC/ZA del 28 luglio 1987, per Settimo Vittone. Gli atti conclusivi della loro gestione devono essere depositati presso gli uffici del Dipartimento della protezione civile entro il termine di giorni trenta dalla data della pubblicazione della presente ordinanza.