Art. 5.
  1. I comitati tecnici operativi, previsti dal precedente  articolo,
svolgono le seguenti funzioni:
   valutazione dei singoli progetti-offerta presentati da trasmettere
alla commissione centrale di vigilanza di cui all'art. 7;
   sorveglianza  sui  lavori  e  verifica  in  ordine  alla  regolare
esecuzione dei medesimi;
   redazione di una relazione mensile sullo stato di  attuazione  dei
lavori,   da  trasmettere  alla  commissione  centrale  di  vigilanza
prevista dal successivo art. 7;
   controlli, constatazioni, misurazioni ed ogni  altro  accertamento
che sia richiesto dalla commissione centrale di vigilanza.