Art. 5. 1. I comitati tecnici operativi, previsti dal precedente articolo, svolgono le seguenti funzioni: valutazione dei singoli progetti-offerta presentati da trasmettere alla commissione centrale di vigilanza di cui all'art. 7; sorveglianza sui lavori e verifica in ordine alla regolare esecuzione dei medesimi; redazione di una relazione mensile sullo stato di attuazione dei lavori, da trasmettere alla commissione centrale di vigilanza prevista dal successivo art. 7; controlli, constatazioni, misurazioni ed ogni altro accertamento che sia richiesto dalla commissione centrale di vigilanza.