Art. 7. 1. Per assicurare il controllo e la vigilanza sull'insieme degli interventi e per il coordinamento dell'intera operazione viene istituita una commissione centrale di vigilanza, presieduta da un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o equiparata e composta da: un funzionario tecnico del Ministero delle finanze - Direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali; il ragioniere generale dello Stato o suo delegato; il direttore dell'Istituto superiore di sanita' o suo delegato; il direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.); tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente; tre rappresentati del Dipartimento della protezione civile. 2. Le funzioni di segreteria sono espletate da funzionari del Dipartimento della protezione civile. 3. Per l'espletamento delle proprie funzioni la commissione si avvale delle strutture del Dipartimento della protezione civile.