Art. 7.
  1. Per assicurare il controllo e la  vigilanza  sull'insieme  degli
interventi  e  per  il  coordinamento  dell'intera  operazione  viene
istituita una commissione centrale di  vigilanza,  presieduta  da  un
magistrato  amministrativo con qualifica di presidente di sezione del
Consiglio di Stato o equiparata e composta da: un funzionario tecnico
del Ministero delle finanze - Direttore generale del  catasto  e  dei
servizi  tecnici  erariali;  il ragioniere generale dello Stato o suo
delegato; il direttore  dell'Istituto  superiore  di  sanita'  o  suo
delegato;  il  direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.); tre rappresentanti del Ministero
dell'ambiente; tre rappresentati del  Dipartimento  della  protezione
civile.
  2.  Le  funzioni  di  segreteria  sono  espletate da funzionari del
Dipartimento della protezione civile.
  3. Per l'espletamento delle  proprie  funzioni  la  commissione  si
avvale delle strutture del Dipartimento della protezione civile.