Art. 8. 1. La commissione centrale di vigilanza di cui all'articolo precedente svolge le seguenti funzioni: esprime pareri di congruita' sui progetti-offerta presentati; vigila sull'osservanza delle clausole contrattuali e dei provvedimenti attuativi dell'art. 4 dell'ordinanza n. 2202/FPC del 30 dicembre 1991; esercita, anche attraverso l'esame delle relazioni periodiche inviate dai comitati tecnici operativi, la vigilanza sull'insieme dei lavori, coordinandone l'andamento; riferisce periodicamente ai Ministri dell'ambiente e per il coordinamento della protezione civile sui risultati delle attivita' in corso; redige, al termine delle operazioni di bonifica, una relazione sull'esito degli interventi.