Art. 8.
  1.  La  commissione  centrale  di  vigilanza  di  cui  all'articolo
precedente svolge le seguenti funzioni:
   esprime pareri di congruita' sui progetti-offerta presentati;
   vigila   sull'osservanza   delle   clausole   contrattuali  e  dei
provvedimenti attuativi dell'art. 4 dell'ordinanza n. 2202/FPC del 30
dicembre 1991;
   esercita, anche  attraverso  l'esame  delle  relazioni  periodiche
inviate dai comitati tecnici operativi, la vigilanza sull'insieme dei
lavori, coordinandone l'andamento;
   riferisce  periodicamente  ai  Ministri  dell'ambiente  e  per  il
coordinamento della protezione civile sui risultati  delle  attivita'
in corso;
   redige,  al  termine  delle  operazioni di bonifica, una relazione
sull'esito degli interventi.