Art. 9. 1. I componenti della commissione centrale di vigilanza sono nominati con successivo provvedimento, con il quale vengono anche determinati i relativi compensi, rapportati all'importo indicato nell'art. 2 dell'ordinanza n. 2202/FPC citata, con onere a carico della societa' che esegue i lavori, nella misura di cui all'ordinanza n. 2029/FPC del 30 ottobre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 1990, e successive modificazioni.