Art. 9.
  1. I  componenti  della  commissione  centrale  di  vigilanza  sono
nominati  con  successivo  provvedimento,  con il quale vengono anche
determinati i  relativi  compensi,  rapportati  all'importo  indicato
nell'art.  2  dell'ordinanza  n.  2202/FPC citata, con onere a carico
della societa' che esegue i lavori, nella misura di cui all'ordinanza
n. 2029/FPC del 30 ottobre 1990, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
n. 262 del 9 novembre 1990, e successive modificazioni.