Art. 2.
  1.   L'esecuzione   di  ciascuno  dei  temi  definiti  all'art.  1,
comprensivi degli oggetti della ricerca e delle relative attivita' di
formazione, e' affidata dal Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, con singolo contratto di ricerca,  ad  uno
dei soggetti legittimati a norma di legge scelto tra quelli che hanno
presentato nel termine la relativa offerta, purche' ammissibile.
  2. La scelta del soggetto con cui stipulare il contratto di ricerca
e'   effettuata   dal   Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica sentito il comitato di cui all'art. 7 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, previa valutazione di tutte le offerte
pervenute a fronte dei temi richiamati al precedente comma.
  3.  In  relazione  alla  scelta  dei  soggetti   a   cui   affidare
l'esecuzione   dei   temi   da  sviluppare  nelle  aree  meridionali,
individuati nel precedente art.  1,  in  sede  di  valutazione  delle
offerte e' considerato elemento di priorita' la presenza di attivita'
di  ricerca  e di formazione prevalentemente indirizzate a consentire
lo  sviluppo  di  parchi  scientifici  e  tecnologici   e,   in   via
subordinata, di centri d ricerca.