Art. 3.
  1.  Le  offerte  possono essere presentate dai soggetti, aventi una
stabile organizzazione in Italia, previsti dall'art. 2  della  citata
legge  17 febbraio 1982, n. 46, cosi' come modificato ed integrato da
successive disposizioni.
  2. Ciascuna offerta, a  pena  di  inammissibilita',  deve  proporre
l'esecuzione  di  uno  solo  dei temi indicati al precedente art. 1 e
deve prevedere lo sviluppo delle  attivita'  necessarie  al  completo
svolgimento   sia   della  ricerca  richiesta  dal  relativo  oggetto
specifico sia della relativa attivita' di formazione.