Art. 5.
  1.  L'offerta  deve  proporre lo sviluppo di ricerche che non siano
gia' state effettuate. L'offerta non puo' riguardare nemmeno ricerche
che siano  gia'  in  corso  di  svolgimento  da  parte  del  soggetto
proponente,   sia  per  conto  di  terzi  privati,  enti  e  pubblica
amministrazione,  sia  in   proprio   con   finanziamento   pubblico.
L'offerta,  altresi',  non  puo'  riguardare  attivita' di formazione
oggetto di altri interventi pubblici.
  2. Le attivita' di ricerca e di formazione devono essere svolte  in
Italia   e   dal  soggetto  proponente,  salvo  quanto  previsto  dai
successivi comma tre e comma quattro.
  3. Le societa' di ricerca - ex art. 2, lettera d), della  legge  n.
46/1982  - ed i consorzi - ex art. 2, lettere b) e f), della legge n.
46/1982 - possono prevedere in offerta di avvalersi, per l'esecuzione
delle attivita' di ricerca e di formazione, anche delle  strutture  e
dei mezzi dei soci e dei consorziati.
  4.  L'offerta puo' prevedere che l'esecuzione di parte delle citate
attivita' venga affidata a terzi e/o venga svolta all'estero, sia  in
centri   del  proponente,  sia  presso  terzi.  In  particolare,  per
l'esecuzione delle attivita' di formazione i soggetti  proponenti  si
avvalgono,  tra  le  altre,  delle  strutture  universitarie  e post-
universitarie   pubbliche   o   private,    anche    comunitarie    o
internazionali,  e/o  delle  societa'  di  ricerca  costituite con la
partecipazione del  Fondo  speciale  per  la  ricerca  applicata.  Il
Ministro  dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
comunque si riserva di autorizzare le proposte di affidamento a terzi
e di svolgimento all'estero di detta parte di attivita'.
  5.  Le  offerte  riguardanti  i  temi  da  sviluppare  nelle   aree
meridionali,  individuati  nel  precedente  art.  1,  in relazione al
vincolo di traduzione industriale dei risultati in  detti  territori,
vincolo  che  costituisce  condizione  aggiuntiva per la cessione del
diritto di utilizzazione dei risultati stessi  di  cui  al  punto  13
dello   schema   di   capitolato  tecnico,  devono  quantificare,  in
particolare,  gli  effetti  della  industrializzazione   in   termini
produttivi ed occupazionali per il Mezzogiorno.