Art. 6. 1. Le offerte, da trasmettere in un unico esemplare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, devono pervenire, a pena di inammissibilita', entro il 30 settembre 1992, oppure devono essere presentate direttamente, a pena di inammissibilita', entro lo stesso termine, presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. In ambedue i casi l'offerta dovra' essere contenuta in un unico plico, idoneo ad evidenziare la presenza di eventuali manomissioni, indirizzato a: Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - Programmi nazionali di ricerca - Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 ROMA La data di presentazione delle offerte e' stabilita dal timbro apposto dal competente ufficio. 2. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verra' utilizzato solo dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto e, pertanto, i proponenti non potranno divulgare informazioni sui contenuti dell'offerta presentata. 3. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari al Ministero stesso per l'espletamento delle pro- cedure di competenza.