Art. 6.
  1.  Le  offerte,  da  trasmettere  in  un  unico esemplare, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, devono pervenire, a  pena  di
inammissibilita',  entro  il  30 settembre 1992, oppure devono essere
presentate direttamente, a pena di inammissibilita', entro lo  stesso
termine,   presso  il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica. In ambedue i casi l'offerta dovra'  essere
contenuta  in  un  unico  plico, idoneo ad evidenziare la presenza di
eventuali manomissioni, indirizzato a:
   Ministero  dell'universita'  e   della   ricerca   scientifica   e
tecnologica  -  Programmi nazionali di ricerca - Lungotevere Thaon di
Revel, 76 - 00196 ROMA
  La data di presentazione delle  offerte  e'  stabilita  dal  timbro
apposto dal competente ufficio.
  2.   Tutto   il   materiale  trasmesso,  considerato  rigorosamente
riservato, verra' utilizzato solo dal  Ministero  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  per l'espletamento degli
adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto  e,
pertanto,  i  proponenti  non  potranno  divulgare  informazioni  sui
contenuti dell'offerta presentata.
  3. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta
del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca   scientifica   e
tecnologica,  tutti  i  chiarimenti,  le  notizie e la documentazione
ritenuti necessari al Ministero stesso per l'espletamento delle  pro-
cedure di competenza.