Art. 2.
  La   prefettura  di  Agrigento,  oltre  agli  adempimenti  disposti
dall'art. 13  della  legge  2  ottobre  1986,  n.  730,  inviera'  al
Dipartimento  della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi
debitamente approvati dall'ufficio  del  genio  civile,  relativi  ai
lavori progettati al fine del riscontro di idoneita' delle previsioni
progettuali con le finalita' del finanziamento disposto.