Art. 2. La prefettura di Agrigento, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 2 ottobre 1986, n. 730, inviera' al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi debitamente approvati dall'ufficio del genio civile, relativi ai lavori progettati al fine del riscontro di idoneita' delle previsioni progettuali con le finalita' del finanziamento disposto.