Art. 3.
  Per  l'attuazione  degli interventi di cui all'art. 1 dichiarati di
pubblica utilita', urgenti e indifferibili, i comuni di Val Masino  e
Ardenno   potranno  procedere  all'affidamento  dei  lavori  mediante
trattativa privata previa gara ufficiosa tra un  numero  adeguato  di
ditte  idonee,  e comunque mai inferiore a cinque, oppure previa ogni
piu' celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
  Gli enti attuatori sono impegnati ad  effettuare  la  consegna  dei
lavori  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione della
presente ordinanza.