Art. 3. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 dichiarati di pubblica utilita', urgenti e indifferibili, i comuni di Val Masino e Ardenno potranno procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, e comunque mai inferiore a cinque, oppure previa ogni piu' celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Gli enti attuatori sono impegnati ad effettuare la consegna dei lavori entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.