Art. 7.
  Il Dipartimento della protezione civile provvedera' alla nomina dei
collaudatori.  All'uopo viene accantonata la somma di lire 20 milioni
per l'intervento del comune di Val  Masino  e  lire  10  milioni  per
l'intervento  del  comune  di Ardenno da trarsi dalle assegnazioni di
cui al precedente art. 1 con le  quali  il  Dipartimento  provvedera'
direttamente alla liquidazione delle parcelle ai collaudatori.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 28 maggio 1992
                                                  Il Ministro: CAPRIA