Art. 7. Il Dipartimento della protezione civile provvedera' alla nomina dei collaudatori. All'uopo viene accantonata la somma di lire 20 milioni per l'intervento del comune di Val Masino e lire 10 milioni per l'intervento del comune di Ardenno da trarsi dalle assegnazioni di cui al precedente art. 1 con le quali il Dipartimento provvedera' direttamente alla liquidazione delle parcelle ai collaudatori. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 maggio 1992 Il Ministro: CAPRIA