Alle seguenti amministrazioni ed
                                     uffici:
                                  Amministrazioni   centrali    dello
                                  Stato
                                  Aziende autonome dello Stato
                                  Ragionerie centrali dello Stato
                                  Servizi  e  uffici ragionerie delle
                                  amministrazioni e aziende  autonome
                                  dello Stato
                                  Prefetture
                                  Intendenze di finanza
                                  Ispettorato  generale  dei  servizi
                                  speciali   e   meccanizzazione    -
                                  Divisione VIII
                                  Ragionerie provinciali dello Stato
                                  Universita' degli studi
                                  Ente Ferrovie dello Stato
                                  Azienda  di  Stato  per  i  servizi
                                  telefonici
                                  Provveditorati agli studi
                                  Direzioni provinciali del Tesoro
                                  Ragionerie regionali dello Stato
                                    e, per conoscenza:
                                  Presidenza   del    Senato    della
                                  Repubblica
                                  Presidenza    della    Camera   dei
                                  deputati
                                   Presidenza   del   Consiglio   dei
                                  Ministri
                                  Corte costituzionale
                                  Corte dei conti
                                  Direzione   generale   dei  servizi
                                  periferici del Tesoro
                                  Presidenze enti della regione
                                  Ragionerie delle regioni
                                  Commissari    governativi    stesse
                                  regioni
                                  Direzione   generale   della  Banca
                                  d'Italia
                                  Direzione generale dell'E.N.P.A.S.
                                  Commissione   nazionale   per    le
                                  societa' e la borsa
                                  Consiglio nazionale dell'economia e
                                  del lavoro
                                  Cassa  nazionale di previdenza e di
                                  assistenza a favore degli  avvocati
                                  e procuratori
                                  Cassa  nazionale  di previdenza per
                                  gli ingegneri e gli architetti
                                  Cassa nazionale di previdenza e  di
                                  assistenza a favore dei geometri
                                  Cassa  nazionale  di  previdenza  e
                                  assistenza  a  favore  dei  dottori
                                  commercialisti
                                  Cassa    nazionale   previdenza   e
                                  assistenza a favore dei  ragionieri
                                  e periti commerciali
                                  Ente   nazionale  di  previdenza  e
                                  assistenza   per    veterinari    -
                                  E.N.P.A.V.
                                  Ente   nazionale  di  previdenza  e
                                  assistenza   per    farmacisti    -
                                  E.N.P.A.F.
                                  Ente   nazionale  di  previdenza  e
                                  assistenza   per   consulenti   del
                                  lavoro - E.N.P.A.C.L.
                                  Cassa notariato
                                  Fondo  di  previdenza spedizionieri
                                  doganali - F.P.S.D.
                                  Ente  nazionale  di  previdenza   e
                                  assistenza medici - E.N.P.A.M.
  La  legge  5  marzo  1990,  n.  45  (allegato  1)  ha  conferito ai
lavoratori dipendenti pubblici e privati la facolta' di  ottenere,  a
domanda,  la  ricongiunzione  di tutti i periodi di contribuzione che
hanno comportato l'iscrizione a regimi previdenziali obbligatori  per
liberi   professionisti,   al  fine  di  poter  fruire  di  un  unico
trattamento pensionistico correlato con tutti i periodi assicurativi.
  Detta  facolta'   puo'   essere   esercitata   anche   dal   libero
professionista  che  sia  stato  iscritto  a  forme  obbligatorie  di
previdenza per lavoratori dipendenti pubblici o privati.
  Le facolta' previste dalla  legge  citata  vanno  a  completare  la
disciplina in vigore sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi di
cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29.
  Con   la   presente   circolare   si   ritiene  necessario  fornire
disposizioni   e   chiarimenti   sulla   nuova    disciplina    della
ricongiunzione  dei  periodi assicurativi ai fini previdenziali per i
liberi professionisti,  limitatamente  agli  aspetti  riguardanti  il
settore statale e le le aziende autonome dello Stato.
  Con  l'occasione si indicano le nuove modalita' di versamento delle
somme dovute dagli interessati che prescelgono il pagamento in  unica
soluzione,  valide  anche  per  coloro  i  quali  hanno  richiesto la
ricongiunzione dei periodi assicurativi  ai  sensi  della  precedente
legge  7 febbraio 1979, n. 29. Inoltre, occorre tener presente che, a
seguito della sentenza della  Corte  costituzionale  n.  764  del  22
giugno-7  luglio  1988,  il  calcolo  della  riserva  matematica  nei
confronti dei dipendenti di sesso femminile  deve  essere  effettuato
mediante le tabelle previste per i dipendenti di sesso maschile.
  Le casse che gestiscono forme obbligatorie di previdenza per liberi
professionisti sono le seguenti:
   Cassa  nazionale  di  previdenza  e  di  assistenza a favore degli
avvocati e procuratori;
   Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri e gli architetti;
   Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri;
   Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore  dei  dottori
commercialisti;
   Cassa   nazionale   di  previdenza  ed  assistenza  a  favore  dei
ragionieri e periti commerciali;
   Ente nazionale di previdenza  e  assistenza  per  i  veterinari  -
E.N.P.A.V.;
   Ente  nazionale  di  previdenza  ed  assistenza per i farmacisti -
E.N.P.A.F.;
   Ente nazionale di previdenza ed assistenza per  i  consulenti  del
lavoro - E.N.P.A.C.L.;
   Cassa notariato;
   Fondo di previdenza per gli spedizionieri doganali - F.P.S.D.;
   Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici - E.N.P.A.M.;
   Ente nazionale di previdenza ed assistenza ostetriche - E.N.P.A.O.
  I destinatari della legge 5 marzo 1990, n. 45, sono:
   1)   i  dipendenti  pubblici  che  richiedano  la  ricongiunzione,
nell'ordinamento statale cui sono iscritti  all'atto  della  domanda,
dei  periodi  assicurativi  accreditati  presso  una  o piu' forme di
previdenza per liberi professionisti;
   2) il libero professionista che, avendo prestato  servizio  presso
lo  Stato  o  le  aziende  autonome,  intenda trasferire i periodi di
contribuzione accreditati presso tali organismi verso la gestione cui
e' iscritto all'atto della domanda;
   3) i superstiti dei predetti destinatari deceduti  successivamente
al  9 marzo 1990, data di entrata in vigore della legge in argomento,
che subentrano nelle posizioni giuridiche del dante causa.
  E' esclusa, invece, per il libero professionista  che  ha  compiuto
l'eta'  pensionabile,  la  possibilita'  alternativa di richiedere la
ricongiunzione, ai fini  del  diritto  e  della  misura  di  un'unica
pensione,  nell'ordinamento del settore statale dove possa far valere
almeno dieci anni di attivita' effettivamente esercitata, in  quanto,
con  la cessazione del rapporto, presso le amministrazioni statali si
verifica   normalmente   anche   la   definizione   della   posizione
previdenziale  o  con  l'applicazione  obbligatoria  della  legge  n.
322/1958 o con l'attribuzione dell'indennita' una tantum in luogo  di
pensione.  Occorre  altresi'  evidenziare che nel settore statale non
esiste  la  possibilita'  della  liquidazione  del   supplemento   di
pensione, dopo la concessione del trattamento di quiescenza.
  La  facolta' di chiedere la ricongiunzione dei periodi assicurativi
di che trattasi puo' essere esercitata una sola volta dal  dipendente
prima  della  cessazione  dal  servizio  ovvero  contestualmente alla
cessazione stessa. Uniche deroghe a tale principio sancito con l'art.
3 della legge sono consentite:
   senza condizioni, quando l'interessato, successivamente alla prima
domanda  di  ricongiunzione,  possa  far   valere   un   periodo   di
assicurazione   di   almeno  dieci  anni  di  cui  almeno  cinque  di
contribuzione continuativa in regime  obbligatorio  in  relazione  ad
effettiva attivita' lavorativa;
   a  condizione  che  la  ricongiunzione  di  ulteriori  periodi  di
contribuzione, successivi alla data da cui ha avuto effetto la  prima
ricongiunzione  e  per  i  quali non sussistano i requisiti di cui al
punto precedente, sia esercitata solo all'atto  del  pensionamento  e
nella  gestione  presso  cui e' stato accertato il precedente periodo
assicurativo.
  La finalita' della legge 5 marzo 1990, n. 45, trova  una  tassativa
limitazione  nel  disposto  di  cui  all'art. 5, comma 1, della legge
stessa il quale stabilisce che le norme  per  la  determinazione  del
diritto  e  della  misura  della pensione unica sono quelle in vigore
nella  gestione  presso  cui  si  accentra  la posizione assicurativa
purche' i periodi complessivi di contribuzione non siano inferiori  a
trentacinque   anni   ovvero   sia  stata  raggiunta  l'eta'  per  il
collocamento a riposo per aver maturato il diritto alla  pensione  di
vecchiaia  o,  infine,  qualora  si  cerifichino le condizioni per la
pensione di inabilita' o di invalidita'.
  Per l'ordinamento pensionistico statale le limitazioni previste dal
citato art. 5, primo comma, non influiscono  sulla  liquidazione,  da
parte delle amministrazioni competenti, del trattamento pensionistico
spettante secondo le norme contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica  29 dicembre 1973, n. 1092, nella legge 29 aprile 1976, n.
177 e nel decreto-legge 29  gennaio  1983,  n.  17,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  25  marzo  1983,  n.  79,  in  quanto i
requisiti per l'attribuzione della pensione di anzianita', alla quale
viene  fatto  riferimento,  corrispondono  a  quelli  previsti  dalla
normativa dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS.
                     Modalita' di ricongiunzione
  La  ricongiunzione  dei  periodi assicurativi accreditati presso le
casse ed enti di previdenza per i liberi professionisti va richiesta,
in costanza di attivita' lavorativa, dai dipendenti che si trovano in
servizio al 9 marzo 1990, data di entrata in vigore  della  legge  n.
45, o che siano stati assunti successivamente.
  I superstiti degli interessati possono esercitare la facolta' della
ricongiunzione entro due anni dal decesso del dipendente, avvenuto in
attivita' di servizio dopo il 9 marzo 1990.
  Per l'attuazione della ricongiunzione di cui alla legge n. 45/1990,
la  gestione  o  le gestioni di provenienza trasferiscono a quella di
destinazione l'ammontare dei contributi di loro  pertinenza,  con  la
maggiorazione  dell'interesse  composto  al  tasso annuo del 4,50 per
cento.
  La ricongiunzione ex art. 1 della legge avviene a  titolo  oneroso.
Il  personale  interessato  e'  tenuto,  infatti, al pagamento di una
somma  risultante  dalla  differenza  fra  la  riserva  matematica  -
determinata  in base all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
con i criteri e i coefficienti stabiliti con il decreto del  Ministro
del lavoro e della previdenza sociale in data 19 febbraio 1981 che ha
modificato   le   tariffe   approvate   con   il  precedente  decreto
ministeriale 27 febbraio 1964 - e le somme trasferite, per contributi
ed interessi, dalle casse di previdenza per i  liberi  professionisti
sino alla data della domanda.
  I  periodi  assicurativi  accreditati presso le predette casse sono
valutati in anni, mesi e giorni  ai  fini  della  determinazione  del
diritto  al trattamento pensionistico, mentre ai fini della misura di
quest'ultimo  la  frazione  superiore   a   quindici   giorni   viene
considerata mese intero, quella pari o inferiore viene trascurata.
  Ove   si   verifichi   coincidenza   di  piu'  periodi  coperti  da
contribuzione, sono da considerare utili quelli che si riferiscono ad
attivita' effettiva. In mancanza di questa, deve essere  valutata  la
contribuzione  di importo piu' elevato, mentre quella non considerata
deve essere restituita, maggiorata degli interessi legali,  da  parte
della    Cassa    di   previdenza   per   i   liberi   professionisti
all'interessato, su sua richiesta.
  Per  quanto  concerne le somme relative ai versamenti volontari non
considerati, l'art. 6 prevede che esse vadano a  scomputo  dell'onere
risultante a carico del richiedente.
  Relativamente  al pagamento e alla eventuale rateazione delle somme
dovute dagli interessati, l'art. 2 stabilisce che il pagamento stesso
puo' essere effettuato in un numero di  rate  mensili  non  superiore
alla meta' delle mensilita' corrispondenti al periodo di cui e' stata
chiesta  la  ricongiunzione, con l'applicazione di un interesse annuo
composto pari al tasso di  variazione  medio  annuo  dell'indice  dei
prezzi  al  consumo  per  le famiglie di operai e impiegati accertato
dall'ISTAT, riferito al periodo di dodici  mesi  che  termina  il  31
dicembre   dell'anno  precedente  a  quello  di  presentazione  della
domanda.
          Adempimenti gestionali e criteri di trasferimento
                    della posizione assicurativa
  Per  il  trasferimento  dei  contributi  accreditati  nelle   forme
previdenziali  di  provenienza,  la  gestione  presso  cui  si  vuole
accentrare   la   posizione   assicurativa   chiede   alle   gestioni
interessate,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  della  domanda di
ricongiunzione, gli  elementi  utili  per  la  costituzione  di  tale
posizione.  Queste  ultime  debbono provvedere alla comunicazione dei
predetti elementi entro novanta giorni dalla data della richiesta.
  La comunicazione all'interessato circa l'ammontare dell'onere a suo
carico e le possibili rateizzazioni dovra'  essere  inviata,  a  cura
della  gestione  presso  cui  si  accentra la posizione assicurativa,
entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
  Entro  i  sessanta   giorni   successivi   al   ricevimento   della
comunicazione,   l'interessato   deve   versare   alla   gestione  di
destinazione   l'intera   somma   richiesta   o   almeno   la   parte
corrispondente  alle  prime  tre  rate.  Qualora si voglia rateizzare
l'importo, i richiedente deve presentare, entro  lo  stesso  termine,
apposita   domanda.  In  mancanza  del  versamento  di  cui  sopra  o
dell'istanza  di  rateazione,  si  intende  che  l'interessato  abbia
rinunciato alla ricongiunzione.
  Il  versamento anche di sole tre rate dell'importo complessivamente
dovuto produce come effetto l'irrevocabilita'  della  domanda  a  suo
tempo presentata.
  L'Amministrazione,   appena  ricevuto  il  versamento  della  somma
sopracitata o la domanda di rateazione di cui all'art.  2,  comma  3,
della  legge n. 45, predisporra' il conseguente provvedimento formale
da sottoporre alle  consuete  verifiche  degli  organi  di  controllo
secondo le vigenti disposizioni.
  La   richiesta   di  trasferimento  dei  contributi  dovra'  essere
effettuata appena registrato il povvedimento.
  Gli importi relativi ai periodi di assicurazione o  di  iscrizione,
di  pertinenza  delle  gestioni  previdenziali  di provenienza, vanno
trasferiti secondo i seguenti criteri:
   i contributi obbligatori o  volontari  debbono  essere  maggiorati
degli  interessi  annui  composti  al  tasso  del  4,50  per  cento a
decorrere dal primo giorno  dell'anno  successivo  a  quello  cui  si
riferiscono e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente
a quello nel quale viene effettuato il trasferimento;
   le  somme  relative  ai  periodi  riscattati sono maggiorate degli
interessi annui composti del 4,50 per cento  a  decorrere  dal  primo
giorno dell'anno successivo a quello in cui e' avvenuto il versamento
dell'intero  valore  di riscatto o della prima rata di esso e fino al
31  dicembre  dell'anno  immediatamente precedente a quello in cui si
effettua il  versamento;  non  sono  soggetti  al  trasferimento  gli
eventuali   interessi   di   dilazione   incassati   dalla   gestione
trasferente;
   per i periodi coperti da contribuzione figurativa, o riconoscibili
figurativamente nella gestione di provenienza,  sono  trasferiti  gli
importi  corrispondenti  ai contributi figurativi base ed integrativi
senza alcuna  maggiorazione  per  interessi;  il  trasferimento  deve
essere   effettuato   anche  se  la  copertura  figurativa  e'  stata
effettuata nella  gestione  medesima  senza  alcuna  attribuzione  di
fondi.
  Dagli  importi  da trasferire sono escluse le somme riscosse ma non
destinate al finanziamento della gestione pensionistica.
  Si ricorda che il trasferimento delle somme, a  mente  dell'art.  4
della  legge,  va  effettuato  entro sessanta giorni dalla data della
richiesta e  che,  in  caso  di  ritardo  del  trasferimento  stesso,
l'importo   complessivo   della  contribuzione  deve  comprendere  la
maggiorazione dell'interesse annuo al tasso  del  sei  per  cento  da
calcolare  dal  sessantunesimo  giorno  successivo  alla  data  della
richiesta.
  In caso di pagamento rateale, le  somme  dovute  dai  dipendenti  a
titolo  di  riserva matematica dovranno essere trattenute a decorrere
dal  secondo  mese  successivo  a   quello   di   registrazione   del
provvedimento formale di ricongiunzione dei periodi assicurativi.
  Le  somme  poste  a carico sia delle gestioni previdenziali che dei
dipendenti dovranno affluire al bilancio dello Stato  sul  cap.  3352
concernente  "Versamenti effettuati per la ricongiunzione dei periodi
assicurativi ai fini previdenziali".
  Detto capitolo e' stato istituito sotto il capo X  nello  stato  di
previsione dell'entrata.
  Nel  caso  venga  prescelto  il  pagamento in unica soluzione delle
somme dovute, il versamento delle stesse deve  essere  effettuato,  a
mezzo  di  bollettino modello ch-8-quater con l'indicazione del capo,
del capitolo di entrata e della causale, sul conto  corrente  postale
intestato  alla  sezione di tesoreria territorialmente competente, il
cui numero e' indicato nell'unito elenco (allegato 2).
   Tale procedura deve essere seguita anche per il  versamento  delle
somme risultanti dovute dai richiedenti la ricongiunzione dei periodi
assicurativi  dei lavoratori ai fini previdenziali, di cui alla legge
7 febbraio 1979, n. 29. Conseguentemente le istruzioni impartite  con
la  circolare  n.  21  del  28  marzo 1981 vanno modificate nei sensi
sopraindicati. Cio' in quanto la  Banca  d'Italia  -  Amministrazione
centrale,  ha  rappresentato  l'esigenza,  per  problemi  operativi e
contabili, che i  versamenti  effettuati  ai  sensi  della  legge  n.
29/1979  siano localizzati presso la Tesoreria nella cui provincia ha
sede l'Amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio.
               Determinazione della riserva matematica
  La legge n. 45/1990 non ha previsto,  ai  fini  del  calcolo  della
quota  di  pensione  da  corrispondere  per  la  determinazione della
riserva  matematica,  nei  casi  di  ricongiunzione  nell'ordinamento
pensionistico  statale,  l'aliquota di riferimento da applicare sulla
retribuzione annua pensionabile, come  stabilito  dall'art.  4  della
legge  7  luglio  1980,  n.  288,  per  la ricongiunzione dei periodi
assicurativi dei lavoratori di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29.
  Pertanto,    per   consentire   l'esercizio   della   facolta'   di
ricongiunzione, nell'ordinamento statale,  ai  lavoratori  che  siano
stati  iscritti  in  forme  obbligatorie  di  previdenza  per  liberi
professionisti, e' necessario, ai  fini  della  determinazione  della
quota  di  pensione  relativa  ai periodi da ricongiungere, applicare
sulla  retribuzione  annua  pensionabile,  riferita  alla   data   di
presentazione della domanda, l'aliquota del due per cento, identica a
quella  utilizzata  per  i  casi di ricongiunzione di cui alla citata
legge n. 29.
  Dopo aver determinato la quota pensionabile da ricongiungere, sulla
stessa vanno poi  applicati  i  coefficienti  relativi  al  personale
maschile di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come
modificati  dal  decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza
sociale del 19 febbraio 1981.
  La  base  di  calcolo  della  quota  di  pensione   oggetto   della
ricongiunzione  e'  costituita  dagli  interi emolumenti pensionabili
spettanti alla data  di  presentazione  della  domanda,  compresa  la
tredicesima mensilita'. Dalla base di calcolo va esclusa l'indennita'
integrativa speciale.
  Cio'  premesso,  per  determinare  in concreto la quota di pensione
relativa  ai  periodi  da  ricongiungere,  occorre  applicare   sulla
predetta  retribuzione  annua  pensionabile,  riferita  alla  data di
presentazione della domanda, l'aliquota del due per  cento  per  ogni
anno  da ricongiungere. Per le frazioni di anno, l'aliquota stessa si
applica in ragione di un dodicesimo per  ciascun  mese,  considerando
mese  intero  le  frazioni  superiori a quindici giorni e trascurando
quelle pari o inferiori. Per individuare piu' agevolmente  l'aliquota
complessiva  da  applicare  nei singoli casi potra' essere utilizzata
l'unita tabella (allegato 3).
  Qualora, con l'aggiunta dei  periodi  da  trasferire,  il  servizio
complessivo  utile  a  pensione  superi,  alla  data  della  domanda,
l'azianita' di servizio richiesta per  conseguire  il  massimo  della
pensione,  i  periodi  suddetti  vanno considerati limitatamente alla
parte del periodo effettivamente utile per il raggiungimento di  tale
massimo  di  anzianita'.  Resta  inteso, pero', che la ricongiunzione
deve riguardare la totalita'  dei  servizi  o  periodi  prestati  con
iscrizione   a   forme   obbligatorie   di   previdenza   per  liberi
professionisti e che l'intero importo dei contributi da trasferire va
in ogni caso a scomputo dell'onere a carico dell'interessato.
  Nel caso in cui la ricongiunzione venga  richiesta  dai  superstiti
dei  dipendenti  deceduti  dopo  il  9  marzo  1990,  in  costanza di
attivita' di servizio, alla quota di pensione calcolata con i criteri
sopraindicati, con riferimento alla data del decesso, si applicano le
aliquote di riversibilita' previste  dall'art.  88  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
  Per  le  pensioni  ripartite  fra piu' compartecipi, determinate le
singole quote della  pensione  indiretta  da  ricongiungere,  l'onere
globale a carico del gruppo di superstiti va ripartito fra di essi in
proporzione alle predette quote di pensione.
  In  particolare,  per  i  richiedenti  che presentino la domanda in
attivita' di servizio, vanno applicate le seguenti tabelle:
   Sezione  1-M  per  il  personale di sesso maschile e femminile con
anzianita' contributiva inferiore o pari a 15 anni;
   Sezione 1bis-M per il personale di sesso maschile e femminile  con
anzianita' contributiva superiore a 15 anni;
   Sezione  3VM  per l'acquisizione di pensione immediata nei casi di
domanda  di  ricongiunzione,  da  parte  del  personale  maschile   e
femminile, contestuale alla cessazione dal servizio.
  In  caso  di  domanda  presentata  dai  superstiti, si applicano le
seguenti tabelle:
   Sezione 4-W- per coniuge superstite solo;
   Sezione  5-SIM-  per  superstite  solo   inabile,   quale   orfano
maggiorenne, collaterale o genitore;
   Sezione  6-K-M-  per  orfano  di  eta'  inferiore a 21 anni, o per
orfano maggiorenne studente universitario;
   Sezione 8-WK per coniuge superstite con orfani di eta' inferiore a
21 anni o con orfani studenti universitari;
   Sezione 9-MIK per gruppo di orfani uno dei quali inabile;
   Sezione 10-KK bis per gruppo di due orfani di eta' inferiore ai 21
anni o uno ovvero entrambi studenti universitari.
  Una volta determinata la riserva matematica,  dal  suo  importo  va
detratto   l'ammontare   dei   contributi   relativi  ai  periodi  da
ricongiungere  tenendo  presente  sia  le  modalita'  riguardanti  la
ricongiunzione  che  i  criteri di trasferimento della contribuzione,
come chiarito in precedenza.
  Per la ricongiunzione nelle gestioni obbligatorie di previdenza per
i  liberi  professionisti  si  rinvia  alle  modalita'  previste  per
l'applicazione dell'art. 1 della legge n. 29/1979.
  Le   amministrazioni   in  indirizzo  sono  pregate  di  portare  a
conoscenza  dei  dipendenti  uffici  il  contenuto   della   presente
circolare.
                                                p. Il Ministro: PAVAN