IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unita' locale socio-
sanitaria  n. 36 Terraferma Veneziana della regione Veneto in data 29
novembre 1989  intesa  ad  ottenere  il  rinnovo  dell'autorizzazione
all'espletamento delle attivita' di trapianto di cornea da cadavere a
scopo terapeutico presso l'ospedale Umberto I di Mestre;
  Vista  la  relazione  favorevole,  in  data  22  aprile 1991, sugli
accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanita';
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  sezione  III  del
Consiglio superiore di sanita' in data 26 marzo 1992;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina  i  prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Vista la legge 13 luglio 1990, n.  198,  recante  disposizioni  sul
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto   il   decreto   ministeriale   14   gennaio  1982,  relativo
all'autorizzazione al  prelievo  di  cornea,  ai  fini  di  trapianto
terapeutico, al domicilio del soggetto donante;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'ospedale  Umberto  I  di  Mestre  e'  autorizzato al trapianto di
cornea  da  cadavere  a  scopo  terapeutico  prelevata  in  Italia  o
importata gratuitamente dall'estero.