Art. 2.
  Gli  animali  vivi  di  cui   all'art.   1   per   essere   ammessi
all'importazione  devono essere scortati da un certificato di origine
e sanita', redatto in italiano e nella lingua del Paese  di  origine,
rilasciato  da  un  veterinario  di  Stato o a cio' autorizzato dallo
Stato, portante l'indicazione della localita'  di  provenienza  e  di
quella di destinazione, attestante che:
   1)  gli  animali  sono  nati  e  allevati  in  cattivita', in zone
adeguatamente recintate per evitare la possibilita' di  contatti  con
altri animali;
   2)  l'allevamento di origine e' sottoposto a regolari controlli da
parte di veterinari ufficiali;
   3) gli animali hanno soggiornato nell'allevamento di origine negli
ultimi sei mesi o fin dalla nascita se di eta' inferiore;
   4) gli allevamenti di origine sono situati al centro di  una  zona
nella  quale  entro il raggio di 20 km non si sono verificati casi di
malattia di Newcastle o influenza  aviare  e  di  malattie  infettive
trasmissibili alla specie negli ultimi tre mesi;
   5)  gli animali non sono stati vaccinati contro l'influenza aviare
e malattia di Newcastle;
   6) nell'allevamento di origine non sono stati  segnalati  casi  di
salmonellosi  in forma clinicamente manifesta nei sei mesi precedenti
l'invio degli animali;
   7) gli  animali  sono  stati  visitati  il  giorno  del  carico  e
riconosciuti sani;
   8)    gli    animali   sono   stati   sottoposti   a   trattamento
antiparassitario da non meno di tre giorni e da non oltre quattordici
giorni prima del carico per gli ectoparassiti e da non meno di  sette
e non piu' di quindici giorni prima del carico per gli endoparassiti;
   9)  gli  animali  sono  stati tenuti in isolamento per non meno di
trenta giorni prima della partenza.  In  questo  periodo  sono  stati
sottoposti a due indagini sierologiche con esito negativo, effettuate
a distanza di almeno ventuno giorni, per le seguenti malattie:
     a) malattia di Newcastle (prova della IHA, si considera negativo
un titolo inferiore/uguale a 1:4);
     b) influenza aviare (prova di Agid con antigene A);
   10)   gli  animali  sono  identificati  singolarmente  con  metodo
appropriato  e  gli  estremi  delle  identificazioni  riportati   sul
certificato.