Art. 4.
  Le  uova  da  cova  di  cui   all'art.   1   per   essere   ammesse
all'importazione  in  Italia devono essere scortate da un certificato
di origine e sanita' rilasciato da un veterinario di Stato o  a  cio'
autorizzato  dallo  Stato,  portante l'indicazione della localita' di
provenienza e quella di destinazione, attestante che:
   1) provengono  da  allevamenti  sottoposti  a  regolari  controlli
veterinari;
   2)  provengono  da allevamenti situati al centro di una zona di 20
km di raggio in cui non  si  sono  verificati  casi  di  malattia  di
Newcastle o influenza aviare negli ultimi tre mesi;
   3)  provengono da allevamenti in cui non sono stati segnalati casi
di salmonellosi clinicamente manifesta negli ultimi sei mesi;
   4) sono destinate esclusivamente alla incubazione.