Art. 5. Gli animali importati devono essere inoltrati dal confine di entrata direttamente agli allevamenti di destinazione. Il veterinario di confine, dopo aver effettuato il controllo cartolare e la visita sanitaria, inviera' sotto vincolo sanitario gli animali presso l'allevamento di destinazione dove verra' attuata una quarantena di trentacinque giorni dalla data di arrivo sotto il controllo del servizio veterinario della U.S.L. competente per territorio, tempestivamente avvisato dell'inoltro. La morte o qualsiasi sintomo di malattia eventualmente riscontrato negli animali durante il trasporto o durante il periodo di quarantena devono essere tempestivamente segnalati al Ministero della sanita' - Direzione generale dei servizi veterinari. Le carcasse degli animali morti durante il trasporto o la quarantena devono essere inviate presso le sezioni diagnostiche dell'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio.