Art. 5.
  Gli animali  importati  devono  essere  inoltrati  dal  confine  di
entrata direttamente agli allevamenti di destinazione.
  Il  veterinario  di  confine,  dopo  aver  effettuato  il controllo
cartolare e la visita sanitaria, inviera' sotto vincolo sanitario gli
animali presso l'allevamento di destinazione dove verra' attuata  una
quarantena  di  trentacinque  giorni  dalla  data  di arrivo sotto il
controllo  del  servizio  veterinario  della  U.S.L.  competente  per
territorio, tempestivamente avvisato dell'inoltro.
  La  morte o qualsiasi sintomo di malattia eventualmente riscontrato
negli animali durante il trasporto o durante il periodo di quarantena
devono essere tempestivamente segnalati al Ministero della sanita'  -
Direzione generale dei servizi veterinari.
  Le   carcasse  degli  animali  morti  durante  il  trasporto  o  la
quarantena devono  essere  inviate  presso  le  sezioni  diagnostiche
dell'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio.