Art. 6.
  Le uova da cova importate devono essere inoltrate  dal  confine  di
entrata direttamente agli incubatoi di destinazione.
  All'arrivo a destino le uova devono essere sottoposte a fumigazione
con  formaldeide  (3.6  ml  di  formalina  al 40% e 1.8 g di potassio
permanganato  per  0.0283  metri  cubi),  oppure  sanificate  con  un
disinfettante  clorato contenente almeno 250 ppm di cloro disponibile
per litro (2.5/5 ml per litro di ipoclorito fresco).
  Durante l'incubazione dovra' essere garantito un controllo da parte
del servizio veterinario della U.S.L. competente per territorio.
  Le uova non schiuse e  i  pulcini  morti  dovranno  essere  inviati
all'istituto  zooprofilattico  sperimentale competente per territorio
che provvedera' ai necessari accertamenti diagnostici.
  I pulcini nati dalle uova importate dovranno essere  sottoposti  ad
un  periodo  di  quarantena  non  inferiore  a  trenta  giorni  sotto
controllo veterinario.