Art. 6. Le uova da cova importate devono essere inoltrate dal confine di entrata direttamente agli incubatoi di destinazione. All'arrivo a destino le uova devono essere sottoposte a fumigazione con formaldeide (3.6 ml di formalina al 40% e 1.8 g di potassio permanganato per 0.0283 metri cubi), oppure sanificate con un disinfettante clorato contenente almeno 250 ppm di cloro disponibile per litro (2.5/5 ml per litro di ipoclorito fresco). Durante l'incubazione dovra' essere garantito un controllo da parte del servizio veterinario della U.S.L. competente per territorio. Le uova non schiuse e i pulcini morti dovranno essere inviati all'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio che provvedera' ai necessari accertamenti diagnostici. I pulcini nati dalle uova importate dovranno essere sottoposti ad un periodo di quarantena non inferiore a trenta giorni sotto controllo veterinario.