Art. 4. 1. L'esame finale di cui all'art. 1 consiste in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio sulle discipline oggetto di insegnamento nell'ultimo anno di corso. 2. Ogni singola prova dovra' svolgersi separatamente con la commissione presente al completo, fatte salve le norme che prevedono una turnazione dei componenti della commissione stessa durante lo svolgimento delle prove scritta e pratica.