Art. 4.
  1.  L'esame finale di cui all'art. 1 consiste in una prova scritta,
una prova  pratica  ed  un  colloquio  sulle  discipline  oggetto  di
insegnamento nell'ultimo anno di corso.
  2.  Ogni  singola  prova  dovra'  svolgersi  separatamente  con  la
commissione presente al completo, fatte salve le norme che  prevedono
una  turnazione  dei  componenti  della commissione stessa durante lo
svolgimento delle prove scritta e pratica.