Art. 6.
  1.  Al  superamento  dell'esame  finale  si  consegue  il titolo di
abilitazione all'esercizio della professione.
  2. Ove il corso venga svolto da istituti professionali di Stato,  o
legalmente  riconosciuti, gli allievi potranno altresi' conseguire un
diploma di maturita' professionale. A tal riguardo il Ministro  della
pubblica  istruzione  con proprio provvedimento emanera' disposizioni
atte ad integrare le presenti norme.