Art. 6. 1. Al superamento dell'esame finale si consegue il titolo di abilitazione all'esercizio della professione. 2. Ove il corso venga svolto da istituti professionali di Stato, o legalmente riconosciuti, gli allievi potranno altresi' conseguire un diploma di maturita' professionale. A tal riguardo il Ministro della pubblica istruzione con proprio provvedimento emanera' disposizioni atte ad integrare le presenti norme.