Art. 2. 1. Il commissario delegato provvede all'espletamento dell'incarico tramite ordinanze che possono essere emanate in deroga alle seguenti principali norme: decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo emanate dal Comitato interministeriale con la deliberazione del 27 luglio 1984 e pubblicate sul supplemento ordinario n. 52 della Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984; decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441; decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475; legge della regione Liguria 8 gennaio 1990, n. 1; legge della regione Liguria 24 marzo 1980, n. 20, e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni; legge della regione Liguria 16 aprile 1984, n. 22, e successive modificazioni; regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni; regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175, e successive modificazioni; legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni; legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni; decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 11 marzo 1988; decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236; legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406; legge della regione Liguria 4 novembre 1977, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni; 2. La deroga dovra' essere di volta in volta indicata e motivata da ragioni di necessita' ed urgenza. 3. Il commissario delegato e' tenuto a comunicare con cadenza mensile al Ministro per il coordinamento della protezione civile gli interventi disposti indicandone motivazioni e finalita'. 4. Gli interventi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessita' imposte dall'emergenza, con i programmi di tutela e di risanamento del territorio.