Art. 2.
  1. Il commissario delegato provvede all'espletamento  dell'incarico
tramite  ordinanze che possono essere emanate in deroga alle seguenti
principali norme:
   decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
   disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del decreto del
Presidente   della   Repubblica   medesimo   emanate   dal   Comitato
interministeriale   con   la  deliberazione  del  27  luglio  1984  e
pubblicate sul supplemento ordinario n. 52 della  Gazzetta  Ufficiale
n. 253 del 13 settembre 1984;
   decreto-legge   31   agosto   1987,   n.   361,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;
   decreto-legge  9  settembre  1988,   n.   397,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;
   legge della regione Liguria 8 gennaio 1990, n. 1;
   legge  della  regione  Liguria  24 marzo 1980, n. 20, e successive
modificazioni;
   decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
   legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni;
   legge della regione Liguria 16 aprile 1984, n.  22,  e  successive
modificazioni;
   regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni;
   regio   decreto   11   dicembre   1933,   n.  1175,  e  successive
modificazioni;
   legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
   legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni;
   decreto-legge 27 giugno 1985, n.  312  convertito  dalla  legge  8
agosto 1985, n. 431;
   decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 11 marzo 1988;
   decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
   legge  23  dicembre  1978,  n.  833, e successive modificazioni ed
integrazioni;
   decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
   legge della regione Liguria 4 novembre 1977, n. 42,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  2. La deroga dovra' essere di volta in volta indicata e motivata da
ragioni di necessita' ed urgenza.
  3.  Il  commissario  delegato  e'  tenuto  a comunicare con cadenza
mensile al Ministro per il coordinamento della protezione civile  gli
interventi disposti indicandone motivazioni e finalita'.
  4.  Gli  interventi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma
6, della legge 24 febbraio 1992,  n.  225,  devono  armonizzarsi,  in
quanto  compatibili  con  le necessita' imposte dall'emergenza, con i
programmi di tutela e di risanamento del territorio.