Art. 3. 1. Per la realizzazione dei suddetti interventi, in aggiunta alla somma di lire 2 miliardi che la regione Liguria mettera' a disposizione, il Fondo per la protezione civile e' integrato della somma di lire 8 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilita' in conto residui iscritte nel cap. 7705 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente per l'anno 1992. 2. Sulla base di motivate richieste del commissario delegato ed entro il limite massimo delle disponibilita' di cui al precedente comma, saranno assegnati alla regione Liguria i fondi per la realizzazione degli interventi necessari ed urgenti. 3. Nelle more dell'effettivo trasferimento della indicata somma di lire 8 miliardi da parte del Ministero dell'ambiente e' autorizzata l'anticipazione di cassa a carico del Fondo per la protezione civile. 4. Il commissario delegato e' tenuto ad esercitare il diritto di rivalsa ed ogni altra azione in danno dei responsabili. 5. La regione Liguria stabilira' i criteri per la rendicontazione delle spese sostenute dal commissario delegato. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 giugno 1992 Il Ministro: CAPRIA