Art. 3.
  1. Per la realizzazione dei suddetti interventi, in  aggiunta  alla
somma   di  lire  2  miliardi  che  la  regione  Liguria  mettera'  a
disposizione, il Fondo per la protezione civile  e'  integrato  della
somma  di  lire 8 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilita' in
conto residui iscritte nel cap. 7705 dello stato di previsione  della
spesa del Ministero dell'ambiente per l'anno 1992.
  2.  Sulla  base  di  motivate richieste del commissario delegato ed
entro il limite massimo delle disponibilita'  di  cui  al  precedente
comma,  saranno  assegnati  alla  regione  Liguria  i  fondi  per  la
realizzazione degli interventi necessari ed urgenti.
  3. Nelle more dell'effettivo trasferimento della indicata somma  di
lire  8  miliardi da parte del Ministero dell'ambiente e' autorizzata
l'anticipazione di cassa a carico del Fondo per la protezione civile.
  4. Il commissario delegato e' tenuto ad esercitare  il  diritto  di
rivalsa ed ogni altra azione in danno dei responsabili.
  5.  La  regione Liguria stabilira' i criteri per la rendicontazione
delle spese sostenute dal commissario delegato.
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 11 giugno 1992
                                                  Il Ministro: CAPRIA