Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei  vini,  istituito  a  norma  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad
ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di  produzione  del vino a
denominazione  di  origine  controllata  "Valle  d'Aosta   o   Vallee
d'Aoste", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 30
luglio  1985, e successivamente modificata con decreto del Presidente
della Repubblica 27  maggio  1989  e  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  14  ottobre  1989,  propone  la modifica del disciplinare
medesimo secondo il testo di cui appresso.
   Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta  proposta  di
modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli
interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione
generale  della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a
   denominazione di origine controllata  "Valle  d'Aosta"  o  "Vallee
   d'Aoste".
                               Art. 1.
   Le  denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallee
d'Aoste" accompagnata o no dalle seguenti menzioni: "Muller Thurgau",
"Gamay", "Pinot Nero o Pinot Noir",  "Pinot  Grigio  o  Pinot  Gris",
"Chardonnay",  "Petite  Arvine", "Pre'metta", "Fumin", "Petit Rouge",
"Blanc  de  Morgex  et  de  La  Salle",  "Chambave",  "Nus",  "Arnad-
Montjovet",  "Torrette",  "Donnas", "Enfer d'Arvier", e' riservata ai
vini che rispondono alle condizioni ed  ai  requisiti  stabiliti  dal
presente disciplinare di produzione.