Art. 2.
   1) La denominazione  di  origine  controllata  "Valle  d'Aosta"  o
"Vallee  d'Aoste",  bianco  o  blanc,  rosso o rouge, rosato o rose',
novello o  nouveau,  senza  alcuna  menzione  aggiuntiva  di  cui  al
precedente art. 1 e' riservato ai vini derivati dalle uve dei vitigni
rispettivamente  a  bacca  di  colore  bianco  o rosso raccomandati o
autorizzati per la Valle d'Aosta e previsti nei  corrispondenti  albi
dei  vigneti  delle  zone  di produzione di cui al presente articolo,
prodotte nell'ambito della zona di cui all'art. 3, paragrafo 1.
   2) La denominazione  di  origine  controllata  "Valle  d'Aosta"  o
"Vallee d'Aoste", con una delle seguenti specificazioni di vitigno:
    Muller Thurgau;
    Gamay;
    Pinot Nero o Pinot Noir;
    Pinot Grigio o Pinot Gris;
    Chardonnay;
    Petite Arvine;
    Pre'metta;
    Fumin;
    Petit Rouge,
e'  riservata  ai vini provenienti dalle uve dei vigneti composti dai
corrispondenti vitigni per almeno il 90%.
   Possono concorrere fino ad un massimo del 10% le uve dei vitigni a
bacca di colore analogo, raccomandati o  autorizzati,  nella  regione
autonoma Valle d'Aosta.
   3) La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta Blanc de
Morgex  et  de  La  Salle" o "Vallee d'Aoste Blanc de Morgex et de La
Salle"  e'  riservata  al  vino  ottenuto  esclusivamente  dalle  uve
provenienti  dal  vitigno  Blanc  de  Morgex,  della  zona delimitata
all'art. 3, comma 3.
   4) a) La  denominazione  di  origine  controllata  "Valle  d'Aosta
Chambave"  o  "Vallee  d'Aoste  Chambave"  nei tipi Moscato o Muscat,
Moscato passito o Muscat Fletri, e' riservata ai vini ottenuti  dalle
uve  provenienti dai vigneti composti dai cloni autoctoni del vitigno
Moscato bianco o Muscat blanc,  della  zona  delimitata  all'art.  3,
comma 4;
     b)  la  denominazione  di  origine  controllata  "Valle  d'Aosta
Chambave" o "Vallee d'Aoste Chambave" - rosso o rouge - e'  riservata
al  vino  ottenuto  dalle  uve  provenienti  dai  vigneti  della zona
delimitata all'art. 3, comma 4, composti dalle seguenti varieta':
     Petit Rouge per almeno il 60%;
     Dolcetto, Gamay, Pinot Nero o Pinot Nour  congiuntamente  almeno
il 25%.
   Possono  inoltre  concorrere le uve da altri vitigni a bacca rossa
autorizzati o raccomandati per la Valle d'Aosta presenti nei  vigneti
fino ad un massimo del 15%.
   5)  a) La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta Nus"
o "Vallee d'Aoste Nus" - Malvoisie e Malvoisie Passito o Malvoisie et
Malvoisie  Fle'tri  -  e'  riservata  al  vino  ottenuto  dalle   uve
provenienti  dai  vigneti  composti  dai  cloni autoctoni del vitigno
Pinot Grigio o Pinot Gris o Malvoisie, della zona delimitata all'art.
3, comma 5;
     b) la denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta Nus" o
"Vallee  d'Aoste Nus" - rosso o rouge - e' riservata al vino ottenuto
dalle uve provenienti dai vigneti della zona delimitata  all'art.  3,
comma 5, composti dalle seguenti varieta' di vitigno:
     Vien des Nus per almeno il 50%;
     Petit  Rouge,  Pinot  Nero o Pinot Noir da soli o congiuntamente
per almeno il 30%.
   Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni  a  bacca  nera
raccomandati  o  autorizzati  per la Valle d'Aosta fino ad un massimo
del 20%.
   6) La denominazione di origine controllata "Valle  d'Aosta  Arnad-
Montjovet"  o  "Vallee  d'Aoste Arnad-Montjovet" e' riservata al vino
ottenuto dalle uve  provenienti  dai  vigneti  composti  dal  vitigno
Nebbiolo  (Picoutener  o  Picotendro)  per  almeno il 70%, della zona
delimitata all'art. 3, comma 6.
   Possono inoltre  concorrere  da  sole  o  congiuntamente,  le  uve
provenienti  dai  vitigni  Dolcetto, Vien de Nus, Pinot Nero, o Pinot
Noir, Neyret, Freisa, presenti nei vigneti fino  ad  un  massimo  del
30%.
   7)   La   denominazione  di  origine  controllata  "Valle  d'Aosta
Torrette" o "Vallee d'Aoste Torrette" e' riservata al  vino  ottenuto
dalle  uve  provenienti  dai vigneti composti dal vitigno Petit Rouge
per almeno il 70%, della zona delimitata all'art. 3, comma 7.
   Possono concorrere da sole o congiuntamente,  le  uve  provenienti
dai vitigni Pinot Nero, Gamay, Fumin, Vien de Nus, Dolcetto, Mayolet,
Premetta, presenti fino ad un massimo del 30% nei vigneti.
   8)  La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta Donnas"
o "Vallee d'Aoste Donnas" e' riservata al  vino  ottenuto  dalle  uve
provenienti  dai  vigneti composti dal vitigno Nebbiolo (Picoutener o
Picotendro) per almeno l'85% della zona delimitata all'art. 3,  comma
8.
   Possono  inoltre  concorrere  da  sole  o  congiuntamente,  le uve
provenienti dai vitigni Freisa e Neyret presenti nei vigneti fino  ad
un massimo del 15%.
   9)  La  denominazione  di origine controllata "Valle d'Aosta Enfer
d'Arvier" o "Vallee d'Aoste Enfer  d'Arvier"  e'  riservata  al  vino
ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Petit
Rouge per almeno l'85%, della zona delimitata all'art. 3, comma 9.
   Possono  concorrere,  da sole o congiuntamente, le uve provenienti
dai vitigni Vien de Nus, Neyret, Dolcetto, Pinot Nero o  Pinot  Noir,
Gamay, presenti nei vitigni fino ad un massimo del 15%.