Art. 2. 1) La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste", bianco o blanc, rosso o rouge, rosato o rose', novello o nouveau, senza alcuna menzione aggiuntiva di cui al precedente art. 1 e' riservato ai vini derivati dalle uve dei vitigni rispettivamente a bacca di colore bianco o rosso raccomandati o autorizzati per la Valle d'Aosta e previsti nei corrispondenti albi dei vigneti delle zone di produzione di cui al presente articolo, prodotte nell'ambito della zona di cui all'art. 3, paragrafo 1. 2) La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste", con una delle seguenti specificazioni di vitigno: Muller Thurgau; Gamay; Pinot Nero o Pinot Noir; Pinot Grigio o Pinot Gris; Chardonnay; Petite Arvine; Pre'metta; Fumin; Petit Rouge, e' riservata ai vini provenienti dalle uve dei vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno il 90%. Possono concorrere fino ad un massimo del 10% le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati o autorizzati, nella regione autonoma Valle d'Aosta. 3) La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle" o "Vallee d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle" e' riservata al vino ottenuto esclusivamente dalle uve provenienti dal vitigno Blanc de Morgex, della zona delimitata all'art. 3, comma 3. 4) a) La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta Chambave" o "Vallee d'Aoste Chambave" nei tipi Moscato o Muscat, Moscato passito o Muscat Fletri, e' riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dai cloni autoctoni del vitigno Moscato bianco o Muscat blanc, della zona delimitata all'art. 3, comma 4; b) la denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta Chambave" o "Vallee d'Aoste Chambave" - rosso o rouge - e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti della zona delimitata all'art. 3, comma 4, composti dalle seguenti varieta': Petit Rouge per almeno il 60%; Dolcetto, Gamay, Pinot Nero o Pinot Nour congiuntamente almeno il 25%. Possono inoltre concorrere le uve da altri vitigni a bacca rossa autorizzati o raccomandati per la Valle d'Aosta presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%. 5) a) La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta Nus" o "Vallee d'Aoste Nus" - Malvoisie e Malvoisie Passito o Malvoisie et Malvoisie Fle'tri - e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai cloni autoctoni del vitigno Pinot Grigio o Pinot Gris o Malvoisie, della zona delimitata all'art. 3, comma 5; b) la denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta Nus" o "Vallee d'Aoste Nus" - rosso o rouge - e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti della zona delimitata all'art. 3, comma 5, composti dalle seguenti varieta' di vitigno: Vien des Nus per almeno il 50%; Petit Rouge, Pinot Nero o Pinot Noir da soli o congiuntamente per almeno il 30%. Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera raccomandati o autorizzati per la Valle d'Aosta fino ad un massimo del 20%. 6) La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta Arnad- Montjovet" o "Vallee d'Aoste Arnad-Montjovet" e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Nebbiolo (Picoutener o Picotendro) per almeno il 70%, della zona delimitata all'art. 3, comma 6. Possono inoltre concorrere da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Dolcetto, Vien de Nus, Pinot Nero, o Pinot Noir, Neyret, Freisa, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%. 7) La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta Torrette" o "Vallee d'Aoste Torrette" e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Petit Rouge per almeno il 70%, della zona delimitata all'art. 3, comma 7. Possono concorrere da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Pinot Nero, Gamay, Fumin, Vien de Nus, Dolcetto, Mayolet, Premetta, presenti fino ad un massimo del 30% nei vigneti. 8) La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta Donnas" o "Vallee d'Aoste Donnas" e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Nebbiolo (Picoutener o Picotendro) per almeno l'85% della zona delimitata all'art. 3, comma 8. Possono inoltre concorrere da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Freisa e Neyret presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%. 9) La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta Enfer d'Arvier" o "Vallee d'Aoste Enfer d'Arvier" e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Petit Rouge per almeno l'85%, della zona delimitata all'art. 3, comma 9. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Vien de Nus, Neyret, Dolcetto, Pinot Nero o Pinot Noir, Gamay, presenti nei vitigni fino ad un massimo del 15%.