Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione di vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione di cui all'art. 3 e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche tradizionali caratteristiche qualitative. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in buona esposizione sulle coste soleggiate, purche' ubicati entro i limiti delle quote altimetriche indicate nelle zone di produzione. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura dei vigneti destinati alla produzione delle uve della denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura. Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere le seguenti: Le uve destinate alla vinificazione prima dell'eventuale parziale denominazione di origine gradazioni alcolometrich Gradazione alcolometrica Produzione max minima naturale (q.li uva per ha) potenziale - - "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste" bianco o blanc, rosso o rouge, rosato o rose', novello o nouveau 120 9,00% "Valle d'Aosta Muller Thurgau" o "Vallee d'Aoste Muller Thurgau" 110 9,00% "Valle d'Aosta Gamay" o "Vallee d'Aoste Gamay" 120 10,50% "Valle d'Aosta Pinot Nero" o "Vallee d'Aoste Pinot Noir" 100 11,00% "Valle d'Aosta Pinot Grigio" o "Vallee d'Aoste Pinot Gris" 100 10,50% "Valle d'Aosta Petite Arvine" o "Vallee d'Aoste Petite Arvine" 120 10,50% "Valle d'Aosta Chardonnay" o "Vallee d'Aoste Chardonnay" 110 10,50% "Valle d'Aosta Premetta" o "Vallee d'Aoste Premetta" 100 10,00% "Valle d'Aosta Fumin" o "Vallee d'Aoste Fumin" 100 10,50% "Valle d'Aosta Petit Rouge" o "Vallee d'Aoste Petit Rouge" 90 10,50% "Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle" o " Vallee d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle" 100 9,00% "Valle d'Aosta Chambave" Moscato o "Vallee d'Aoste Chambave" Muscat 100 10,50% "Valle d'Aosta Chambave" Moscato Passito o "Vallee d'Aoste Chambave" Muscat Fletri 100 10,50% "Valle d'Aosta Chambave" rosso o "Vallee d'Aoste Cambave" rouge 100 10,50% "Valle d'Aosta Nus" Malvoisie o "Vallee d'Aoste Nus" Malvoisie 80 11,00% "Valle d'Aosta Nus" Malvoisie Passito o "Vallee d'Aoste Nus" Malvoisie Fletri 80 11,00% "Valle d'Aosta Nus" rosso o "Vallee d'Aoste Nus" rouge 100 10,50% "Valle d'Aosta Arnad-Montjovet" o "Vallee d'Aoste Arnad-Montjovet" 80 10,50% "Valle d'Aosta Torrette" o "Vallee d'Aoste Torrette" 100 10,50% "Valle d'Aosta Donnas" o "Vallee d'Aoste Donnas" 75 11,00% "Valle d'Aosta Enfer d'Arvier" o "Vallee d'Aoste Enfer d'Arvier" 70 11,00% "Valle d'Aosta Arnad Montjovet" superiore o "Vallee d'Aoste Arnad-Montjovet" superieur - 11,00% "Valle d'Aosta Torrette" superiore o "Vallee d'Aoste Torrette" superieur - 11,50% Ai suddetti limiti massimi di produzione di uva per ettaro sopraelencati, la produzione dovra' essere riportata, anche in annate eccezionalmente favorevoli, attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi. La regione autonoma Valle d'Aosta, annualmente con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione e sentite le organizzazioni dei produttori puo' fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione, o limitare, per talune zone geografiche, l'utilizzo delle menzioni aggiuntive di cui all'art. 1 dandone comunicazione al M.A.F. ed agli organi di vigilanza. Qualora la resa unitaria delle uve ecceda il limite massimo stabilito dalla regione, ma rientri in quello massimo previsto dal presente disciplinare di produzione le uve prodotte entro i limiti stabiliti dalla regione non perdono il diritto alla denominazione di origine controllata.