Art. 7.
   I vini a  denominazione  di  origine  controllata  "Valle  d'Aosta
Chambave"  o "Vallee d'Aoste Chambave" e "Valle d'Aosta Nus" o Vallee
d'Aosta Nus" ottenuti con parziale appassimento  delle  uve,  debbono
essere  designati con la precisazione concernente il tipo di prodotto
utilizzando la locuzione "passito" o "fle'tri".
   La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o  "Vallee
d'Aoste",  senza  alcuna  menzione aggiuntiva puo' essere rivendicata
dagli iscritti all'albo dei vigneti della suddetta denominazione  per
designare i vini bianchi, rossi o rosati provenienti dalle uve aventi
le  caratteristiche  minime  previste  dal  presente  disciplinare di
produzione qualora la regione autonoma  Valle  d'Aosta,  con  proprio
decreto   annuale   abbia  limitato  l'utilizzazione  delle  menzioni
aggiuntive di cui all'art. 1 del presente disciplinare.
   I vini per i quali all'atto della  denuncia  delle  uve  e'  stata
rivendicata la denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o
"Vallee  d'Aoste"  accompagnata  da  una  menzione  di cui all'art. 1
possono essere riclassificati, prima  dell'imbottigliamento,  con  la
denominazione   di  origine  controllata  "Valle  d'Aosta"  o  Vallee
d'Aoste" senza alcuna menzione aggiuntiva previa autorizzazione della
regione autonoma della Valle d'Aosta e comunicazione da  parte  della
regione medesima ai competenti servizi di vigilanza.
   I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata "Valle d'Aosta
Arnad-Monjovet" o "Vallee d'Aoste Arnad-Monjovet"  e  "Valle  d'Aosta
Torrette" o "Vallee d'Aoste Torrette" possono essere designati con la
menzione   complementare   "superiore"   o   "supe'rieur"  solo  alle
condizioni previste dal presente disciplinare di produzione.
   Le dimensioni dei caratteri utilizzati per le diciture "passito" o
"fle'tri" e "superiore" o "supe'rieur" non  debbono  superare  quelle
dei  caratteri  utilizzati  per  indicare la denominazione di origine
controllata.
   L'indicazione dell'annata di  produzione  delle  uve  deve  sempre
figurare  nei  casi  in cui i vini "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste"
siano designati con una delle menzioni previste dall'art. 1.
   Alla denominazione di origine controllata di  cui  all'art.  1  e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva diversa da quelle
previste  nel  disciplinare, ivi compresi gli aggettivi; extra, fine,
scelto, classico, selezionato, riserva, vecchio e  similari,  nonche'
indicazioni che facciano riferimento ad unita' geografiche diverse da
quelle   espressamente   previste   nel   presente   disciplinare  di
produzione.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  ad  aziende,  nomi  o  ragioni sociale o marchi privati,
purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da  trarre
in inganno l'acquirente.