Art. 7. I vini a denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta Chambave" o "Vallee d'Aoste Chambave" e "Valle d'Aosta Nus" o Vallee d'Aosta Nus" ottenuti con parziale appassimento delle uve, debbono essere designati con la precisazione concernente il tipo di prodotto utilizzando la locuzione "passito" o "fle'tri". La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste", senza alcuna menzione aggiuntiva puo' essere rivendicata dagli iscritti all'albo dei vigneti della suddetta denominazione per designare i vini bianchi, rossi o rosati provenienti dalle uve aventi le caratteristiche minime previste dal presente disciplinare di produzione qualora la regione autonoma Valle d'Aosta, con proprio decreto annuale abbia limitato l'utilizzazione delle menzioni aggiuntive di cui all'art. 1 del presente disciplinare. I vini per i quali all'atto della denuncia delle uve e' stata rivendicata la denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste" accompagnata da una menzione di cui all'art. 1 possono essere riclassificati, prima dell'imbottigliamento, con la denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o Vallee d'Aoste" senza alcuna menzione aggiuntiva previa autorizzazione della regione autonoma della Valle d'Aosta e comunicazione da parte della regione medesima ai competenti servizi di vigilanza. I vini a denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta Arnad-Monjovet" o "Vallee d'Aoste Arnad-Monjovet" e "Valle d'Aosta Torrette" o "Vallee d'Aoste Torrette" possono essere designati con la menzione complementare "superiore" o "supe'rieur" solo alle condizioni previste dal presente disciplinare di produzione. Le dimensioni dei caratteri utilizzati per le diciture "passito" o "fle'tri" e "superiore" o "supe'rieur" non debbono superare quelle dei caratteri utilizzati per indicare la denominazione di origine controllata. L'indicazione dell'annata di produzione delle uve deve sempre figurare nei casi in cui i vini "Valle d'Aosta" o "Vallee d'Aoste" siano designati con una delle menzioni previste dall'art. 1. Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva diversa da quelle previste nel disciplinare, ivi compresi gli aggettivi; extra, fine, scelto, classico, selezionato, riserva, vecchio e similari, nonche' indicazioni che facciano riferimento ad unita' geografiche diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare di produzione. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi o ragioni sociale o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.