IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, sulla "programmazione triennale per la tutela dell'ambiente", in particolare, l'art. 8 (piani di risanamento idrico per i bacini Arno, Tevere, Liri, Garigliano e Volturno) e l'art. 15 (Master Plan Mediterraneo); Vista la legge 4 agosto 1989, n. 283, concernente provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti e, in particolare, l'art. 2- bis (Piani di risanamento mare Adriatico, bacini nazionali, regionali e interregionali); Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 3 agosto 1990, relativa all'approvazione del "Programma triennale 1989-1991 per la tutela ambientale", emanata ai sensi dell'art. 1, comma 2, della citata legge n. 305/1989 (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 210 dell'8 settembre 1990); Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 30 luglio 1991, riguardante "modificazioni al Programma triennale 1989-1991 per la tutela ambientale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190, del 14 agosto 1991; Considerato che tra le direttive programmatiche operative della citata deliberazione del 3 agosto 1990 e' inserito il programma generale "Depurazione delle acque", in sigla DEAC, avente quale obiettivo generale "il recupero e il mantenimento di caratteristiche quantitative e qualitative dei corpi idrici tali da ripristinare la piena funzionalita' ambientale, e da consentire la corretta utilizzazione delle acque per usi diversi, tra cui e' fissato come prioritario quello idropotabile"; Considerato che, tra le tipologie degli interventi del citato programma generale DEAC, le iniziative relative alle "analisi, indagini tecniche e studi, ivi compresi quelli preliminari alla predisposizione di piani e programmi" sono coordinate direttamente dal Ministero dell'ambiente secondo le modalita' generali di finanziamento di cui alla sez. 5 (cap. 4, par. 2) della deliberazione CIPE del 3 agosto 1990; Considerato che con la piu' volte citata deliberazione del CIPE si e' proceduto anche alla ripartizione delle risorse finanziarie previste dalla legge n. 305/89, nonche' dalla legge n. 283/89, per gli anni 1989 e 1990; Considerato che per gli interventi previsti per il raggiungimento delle citate finalita' sono risultate disponibili complessivamente risorse finanziarie pari a lire 41.400 milioni, previste quanto a lire 10.750 milioni dalla legge n. 305/89, art. 8 (bacini nazionali) allocate sul cap. 7603/R; quanto a lire 1.000 milioni dalla legge n. 305/89 art. 15 (Master Plan Mediterraneo) allocate sul cap. 7603/R; quanto a lire 13.150 milioni dalla legge n. 305/89, art. 2- bis (bacini nazionali) allocate sul cap. 7603/R; quanto a lire 16.500 milioni dalla legge n. 283/89, art. 2- bis (altri bacini) allocate sul cap. 7603/R; Vista la relazione tecnica del 13 dicembre 1991, prot. 9/RIS/91, della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di valutazione e risanamento ambientale di cui all'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, incaricata di valutare le proposte di finanziamento; Considerato che i risultati della valutazione della citata commissione tecnico-scientifica nonche' le conseguenti proposte di finanziamento sono meritevoli di approvazione, con le osservazioni e prescrizioni dalla stessa formulate e analiticamente riportate nell'allegato che fa parte integrante del presente decreto; Visto il proprio decreto ministeriale 30 dicembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1992, registro n. 2, foglio n. 70, con il quale e' stato approvato il programma generale DEAC con la relativa quantificazione finanziaria; Considerato che con il citato decreto ministeriale del 30 dicembre 1991 per le finalita' ivi descritte e' stato assunto l'impegno complessivo di L. 41.400.000.000; Ritenuta, cosi', l'esigenza di procedere secondo quanto previsto dalla citata deliberazione CIPE alla sez. 5, cap. 4, par. 2, relativamente agli interventi di competenza diretta del Ministero dell'ambiente, alla preliminare emissione di specifico decreto di approvazione delle proposte ammesse a finanziamento, con la correlata determinazione della misura del finanziamento concesso, e rinviando a successivi contratti di affidamento da stipularsi con i soggetti ammessi a finanziamento, le modalita' di erogazione dei finanziamenti stessi con le correlate attivita' di verifica e controllo da parte del Ministero dell'ambiente; Considerato, pertanto, che il presente decreto, nell'approvare ed ammettere a finanziamento i progetti, individua altresi' gli oggetti di ciascun intervento, i soggetti titolari dei finanziamenti stessi, e determina l'entita' del relativo finanziamento concesso; Decreta: Art. 1. E' approvato il finanziamento dei progetti di cui all'allegato 1 per gli importi a fianco di ciascuno indicati per un totale di lire 41.400 milioni, con le osservazioni e prescrizioni indicate nell'allegato 2 al presente decreto. L'esclusione dei progetti ammessi a finanziamento dovra' tenere in considerazione quanto disposto dalle normative emanate in materia di pianificazione, gestione e tutela delle risorse idriche, successivamente alla presentazione al Ministero dell'ambiente dei progetti stessi.