IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  10
aprile  1992  concernente  la  delega del Presidente del Consiglio al
Ministro per il coordinamento della protezione civile;
  Visto il decreto-legge 10 luglio  1982,  n.  428,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274,
concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la
protezione civile;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  marzo  1987,  n.  120,
concernente  gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio
nazionale;
  Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991,  n.  142,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 3 luglio 1991, n. 195,
concernente,  tra  l'altro,  il  rifinanziamento  del  su   accennato
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1;
  Viste  le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA
del  20  maggio  1987,  rispettivamente  pubblicate  nella   Gazzetta
Ufficiale  n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987, che,
fra l'altro, dettano norme  in  merito  all'esclusione  dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul fondo della
protezione civile;
  Vista  l'ordinanza  n.  2242  del  26  marzo 1992, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.  81  del  6  aprile  1992,  concernente  misure
dirette  ad  accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di
opere con onere a carico del fondo della protezione civile;
  Viste le ordinanze n. 1641/FPC del 13 gennaio 1989  e  n.  1987/FPC
del   30  luglio  1990,  rispettivamente  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 1989 e n. 194 del 21 agosto, oltre  al
decreto  n.  436  dell'8  aprile 1991, con i quali provvedimenti sono
stati concessi finanziamenti per un totale di L. 2.000.000.000 per il
contenimento del movimento franoso nonche' per interventi, al  suolo,
tesi  al consolidamento statico strutturale degli edifici danneggiati
nel centro storico del comune di Polignano a Mare;
  Vista la nota n. 4981 datata 21 maggio 1992 del comune di Polignano
a Mare con la quale si richiede un finanziamento di L.  2.000.000.000
per la totale eliminazione dello stato di pericolo incombente;
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Ravvisata  la  necessita'  di  consentire un parziale completamento
dell'intervento teso alla ulteriore riduzione  del  pericolo  per  la
pubblica incolumita' valutato in lire 1.000 milioni;
  Avvalendosi  dei  poteri  conferitigli  ed in deroga all'art. 3 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e al regio decreto 23  maggio
1924, n. 827, e loro successive modificazioni ed integrazioni;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per  gli  interventi  di  cui in premessa e' assegnata al comune di
Polignano a Mare la somma di L. 1.000.000.000.