IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 1992 concernente la delega del Presidente del Consiglio al Ministro per il coordinamento della protezione civile; Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale; Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, concernente, tra l'altro, il rifinanziamento del su accennato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1; Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987, che, fra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul fondo della protezione civile; Vista l'ordinanza n. 2242 del 26 marzo 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1992, concernente misure dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del fondo della protezione civile; Viste le ordinanze n. 1641/FPC del 13 gennaio 1989 e n. 1987/FPC del 30 luglio 1990, rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 1989 e n. 194 del 21 agosto, oltre al decreto n. 436 dell'8 aprile 1991, con i quali provvedimenti sono stati concessi finanziamenti per un totale di L. 2.000.000.000 per il contenimento del movimento franoso nonche' per interventi, al suolo, tesi al consolidamento statico strutturale degli edifici danneggiati nel centro storico del comune di Polignano a Mare; Vista la nota n. 4981 datata 21 maggio 1992 del comune di Polignano a Mare con la quale si richiede un finanziamento di L. 2.000.000.000 per la totale eliminazione dello stato di pericolo incombente; Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili; Ravvisata la necessita' di consentire un parziale completamento dell'intervento teso alla ulteriore riduzione del pericolo per la pubblica incolumita' valutato in lire 1.000 milioni; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga all'art. 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e loro successive modificazioni ed integrazioni; Dispone: Art. 1. Per gli interventi di cui in premessa e' assegnata al comune di Polignano a Mare la somma di L. 1.000.000.000.