Art. 5.
  Il  Ministro  per  il   coordinamento   della   protezione   civile
provvedera' alla nomina della commissione di collaudo.
  All'uopo  viene accantonata la percentuale dell'1,1% del contributo
concesso  con  cui  il  Dipartimento  provvedera'  direttamente  alla
liquidazione delle parcelle dei collaudatori.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 22 giugno 1992
                                                  Il Ministro: CAPRIA