Art. 5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvedera' alla nomina della commissione di collaudo. All'uopo viene accantonata la percentuale dell'1,1% del contributo concesso con cui il Dipartimento provvedera' direttamente alla liquidazione delle parcelle dei collaudatori. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 giugno 1992 Il Ministro: CAPRIA